Tribunale di Venezia – Banca Popolare di Vicenza in l.c.a.: nullità dell'operazione di finanziamento o garanzia a terzi finalizzati all'acquisto di azioni proprie o di obbligazioni convertibili in azioni proprie.
Tribunale di Venezia, Sez, Spec. in Materia d'Impresa, 21 ottobre 2020 (data della pronuncia)- Pres. Est. Lina Tosi, Giud. Chiara Campagner e Lisa Torresan.
Società per azioni – Riconoscimento di prestiti o garanzie per l'acquisto o sottoscrizione di azioni proprie – Divieto previsto dall'art. 2358, primo comma, c.c. - Mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dai commi successivi Nullità dell'intera operazione – Disposizione applicabile anche nei confronti delle banche popolari.
Banche costituite nella forma di società per azioni o cooperative – Emissione di obbligazioni convertibili in azioni proprie – Necessario rispetto delle condizioni previste dall'art. 2420 bis c.c. - Caso particolare - Collocamento a fronte di provviste fornite dalla banca stessa – Nullità dell'intera operazione - Contratto in frode alla legge.
Affinché si realizzi il caso vietato dall’art. 2358, primo comma, c.c. (norma che prevede che, laddove non risultino rispettate le condizioni contemplate nei commi successivi - in particolare, preventiva autorizzazione da parte di un'assemblea straordinaria sulla base della relazione predisposta dagli amministratori che illustri le condizioni, le ragioni, gli obiettivi e i rischi di una operazione di quel tipo- non possa una società accordare, direttamente o indirettamente, prestiti, né fornire garanzie per l'acquisto e la sottoscrizione delle proprie azioni) al quale consegue, per la natura imperativa della norma, la nullità dell’intera operazione, non occorre che vi siano due atti negoziali (finanziamento e collocamento di azioni) fra loro collegati per volontà dispositiva delle parti, così che si possa parlare di “collegamento contrattuale” in senso proprio, ma è sufficiente che i due atti siano di fatto fra loro intenzionalmente collegati; basta, dunque, dal lato della banca anche una mera consapevolezza, nella persona dei suoi funzionari, della destinazione del finanziamento a sovvenire l’acquisto azionario, tale che l’acquirente non versa il prezzo se non con la liquidità proveniente dal prestito, così omettendo l’effettivo apporto alla società di capitale proprio. Tale disciplina si applica, per il rinvio operato dall’art. 2519 c.c., anche alle società cooperative, per quanto compatibile. [Nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto che tale divieto dovesse trovare applicazione nei confronti della Banca Popolare di Vicenza S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, che all'epoca dei fatti esercitava l’attività bancaria in veste di cooperativa, per aver stipulato accordi di concessione di aumento del fido operante sul conto corrente a fronte dell'acquisto di proprie azioni o di obbligazioni convertibili in azioni proprie]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Nel caso in cui il finanziamento della banca sia diretto all’acquisto non già di azioni, ma di obbligazioni convertibili, benchè l’ipotesi non sia riconducibile all’art. 2358 c.c., si può ravvisare la nullità del contratto in frode alla legge (ex art. 1344 c.c.) in quanto l’operazione risulta idonea ad eludere la disciplina cogente dettata dall'art. 2420 bis c.c., anch'essa applicabile alle società cooperative alla luce del disposto dell'art. 12 del TUB, allo scopo di presidiare, mediante l'obbligo di deliberare da parte dell’assemblea straordinaria da subito un aumento di capitale per l'ammontare intero delle azioni da eventualmente attribuire, l'effettività dell'aumento del capitale nel caso di emissione di quel tipo di obbligazioni. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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