Tribunale di Catania – Fallimento: presupposti per il riconoscimento dello stato di insolvenza in cui versa la società fallenda, nel caso in cui la stessa sia stata posta in liquidazione.
Tribunale di Catania, Sez. Fallimentare, 09 luglio 2020 – Pres. Mariano Sciacca, Rel. Alessandro Laurino, Giud. Lucia De Bernardin.
Società in liquidazione – Istanza di fallimento – Presupposti per il riconoscimento del suo stato d'insolvenza – Raffronto tra poste attive e passive – Realizzazione di eventuali crediti - Valutazione della possibile tempistica – Criterio determinante.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 5 L.F., la valutazione del giudice, volta a verificare lo stato d'insolvenza della società nei cui confronti è stata proposta istanza di fallimento, che, quando la società è in liquidazione, non essendo la stessa destinata a permanere nel mercato, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, mediante raffronto tra le poste patrimoniali attive e quelle passive, non può non tener conto anche delle concrete possibilità di realizzo dell'attivo e della relativa tempistica, non essendo questione secondaria il ritardo spropositato nella possibile realizzazione di eventuali crediti, da valutarsi a cura del giudice, con giudizio che, quando sia espressamente motivato, si sottrae al controllo da parte della Corte di Cassazione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)