Tribunale di Verona – Azione cautelare per sequestro conservativo promossa dal creditore all'esito di un'azione revocatoria dallo stesso esercitata: rapporto di strumentalità esistente tra le due azioni.
Tribunale Ordinario di Verona, Sez. I civ., 30 luglio 2020 – Pres. Ernesto D'Amico, Rel. Francesco Bartolotti, Giud. Marco Nappi Quintiliano.
Fallimento – Locazione di immobile, seguita da alienazione effettuata in periodo sospetto - - Creditore del fallito - Azione revocatoria – Esperimento - Trascrizione della domanda – Tutela delle ragioni del creditore - Misura che può risultare insufficiente - Interesse ad una misura cautelare – Sequestro conservativo del bene - Ammissibilità – Pronuncia - Nomina di un custode giudiziario – Gestione e conservazione dell'immobile ed incasso dei canoni di locazione – Compiti a lui affidati.
Una volta esercitata dal creditore l’azione revocatoria per rendere inefficace ai sensi dell'art. 2901 c.c. nei propri confronti l’alienazione di un immobile compiuta dal proprio debitore [nello specifico, azione promossa dal Fallimento a seguito del successivo fallimento del debitore stesso], l’attore, qualora la trascrizione della domanda giudiziale non sia da sola sufficiente ad assicurare un'adeguata tutela alle sue ragioni di credito, può, stante il rapporto strumentale esistente tra l'azione cautelare e la precedente causa di merito, ottenere il sequestro conservativo, ai sensi dell’art. 2905, secondo comma,c.c., di quel bene ed ottenere contestualmente la nomina di un custode giudiziario che provveda a monitorare la situazione relativa alla conservazione e gestione dell’immobile in sequestro per evitare che siano posti in essere atti idonei ad alterarne la consistenza o il valore, nonché a curare l’incasso e la conservazione dei canoni di locazione spettanti al debitore fallito con riferimento al periodo di locazione del bene come stipulata antecedente alla sua cessione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)