Tribunale di Vicenza –L'amministratore di società a responsabilità limitata non perde la capacità di gestire la carica sociale se dichiarato fallito.
Inserito da Francesco Gabassi il Ven, 09/10/2020 - 07:59
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Data di riferimento:
07/08/2020
Tribunale Ordinario di Vicenza, Sez. II civ., 07 agosto 2020 – Giudice Elisa Zambelli.
Fallimento di amministratore di s.r.l. – Conseguenza – Perdita della capacità alla carica sociale – Esclusione – Iapplicabilità dell'art 2382 c.c. _ Disposizione valida solo con riferimento all'amministratore di s.p.a.
La dichiarazione di fallimento ex art. 147 L.F. dell’amministratore di società a responsabilità limitata non determina la sua incapacità alla carica sociale, non essendo applicabile, nei confronti dell’amministratore di società a responsabilità limitata, la previsione dettata dall’art. 2382 c.c. con riguardo all’amministratore di società per azioni. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Uffici Giudiziari:
Concetti di diritto fallimentare:
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: