Tribunale di Vicenza – Sovraindebitamento: condizioni per poterne riconoscere la sussistenza e considerazioni in merito al requisito della meritevolezza. Possibile sussistenza anche nel caso del soggetto affetto da ludopatia.
Tribunale di Vicenza, 24 settembre 2020. Pres. Rel. Giuseppe Limitone, Giudici Paola Cazzola e Gabriele Conti.
Piano del consumatore – Stato di sovraindebitamento – Accertamento della sussistenza - Sproporzione tra attivo e passivo – Presupposto non esclusivo - - Cessione ai creditori di parte dello stipendio - Non sostenibilità mensile dei debiti – Presupposto valido - Dignità e libertà del consumatore – Principio costituzionale da garantirsi.
Al fine di accertare la presenza necessaria dello stato di sovraindebitamento, come dichiarato dal debitore, che abbia proposto un apposito piano del consumatore a fondamento della sua domanda di accesso alla specifica procedura di composizione della crisi prevista dalla L. 3/2012, articolo 7 n. 1 bis, si deve ritenere che lo stesso possa considerarsi accertato non solo nel caso sussista una sproporzione in termini assoluti tra attivo e passivo, ma anche quando quel presupposto non ricorra per essere il proponente titolare, quale lavoratore dipendente, di uno stipendio mensile (reddito su cui basa la sua richiesta di ammissione alla procedura) di ammontare superiore rispetto ai molti debiti che, essendogli stati rateizzati, gravano su quella stessa retribuzione, laddove quello che residua a suo favore non gli consenta di condurre quella esistenza libera e dignitosa che la Costituzione, art. 36, afferma dover essere garantita ad ogni lavoratore (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Laddove il sovraindebitamento sia stato determinato dal ricorso ripetuto da parte del debitore al mercato finanziario, al fine di escludere che lo stesso sia stato colpevolmente causato da un ricorso da parte del consumatore al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali e che ricorra, pertanto, una causa ostativa all'omologazione del di lui piano di risoluzione della crisi, si può sostenere che i finanziatori, vieppiù gli ultimi della serie, trovandosi in una situazione di conclamata dissimmetria informativa a proprio vantaggio rispetto al finanziato, non possano considerarsi immuni da responsabilità per la violazione del merito creditizio, essendo più loro in grado di valutare la futura solvibilità del debitore che non lui stesso, i cui profili di colpa, quand’anche in astratto configurabili, dovrebbero pertanto per tale ragione considerarsi senz’altro assorbiti e superati da quelli degli intermediari, professionalmente tenuti a verificare la futura solvibilità dei richiedenti i finanziamenti. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Il soggetto consumatore affetto da ludopatia, che possa anche in ragione di ciò essersi indebitato, non può per ciò stesso, in assenza di condotte connotate da colpevolezza, essere considerato non meritevole dell'accesso alla procedura di risoluzione della crisi ex L. 3/2012, in quanto da considerarsi soggetto malato, come tale in qualche modo giustificabile perché capace di intendere ma non di volere, ciò a maggior ragione nel caso in cui lo stesso abbia [come nello specifico] iniziato un un percorso riabilitativo/psicoterapico per il gioco d’azzardo patologico e non sia stato il ripetuto ricorso a finanziamenti a causare il sovraindebitamento, ma l'aumentare nel tempo dei tassi di interessi applicati dalle banche. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/24268#gsc.tab=0
[con riferimento alla seconda massima, cfr. in questa rivista: Tribunale di Napoli Nord, III Sez. Civ., 21 dicembre 2018 https://www.unijuris.it/node/4461]
[il Tribunale, con riferimento al necessario presupposto che il consumatore, per poter avere accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti ed essere considerato meritevole di esservi ammesso, deve non aver causato per colpa il sovraindebitamento, ha al riguardo sottolineato come risulti coerente con il favor debitoris, e con i fondamentali principi giuridici esistenti in materia di successione nel tempo di norme afflittive (ad esempio, quelle del diritto penale), un’applicazione anticipata dei parametri del Codice della Crisi, più favorevoli al debitore, quindi da preferire, tra i quali non compare più - cfr. in particolare l'art. 69, secondo comma, C.C.I. - la colpa generica, quale requisito ad impediendum dell’ accesso alla procedura, bensì la colpa grave].