Tribunale di Rimini – Sovraindebitamento e istanza di liquidazione del patrimonio: possibile rigetto della contestuale domanda di autorizzazione alla prosecuzione temporanea dell’esercizio dell’impresa di cui è prevista la vendita.
Tribunale Ordinario di Rimini, Sez. civ., 29 luglio 2020 – Giud. Del. Silvia Rossi.
Sovraindebitamento – Liquidazione del patrimonio – Impresa artigiana - Esercizio provvisorio - Autorizzazione alla prosecuzione ante vendita – Tribunale – Possibile rigetto di tale istanza – Ragioni legate al tipo di attività esercitata.
Laddove il soggetto sovraindebitato proponga istanza di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter L. 3/2012 ed in quel contesto richieda di essere, in sede di ammissione a quella procedura di composizione della crisi, altresì autorizzato a proseguire, in attesa che la liquidazione abbia luogo, al fine di conservare il valore rappresentato dall’avviamento, l’esercizio dell’impresa artigiana esercitata, si deve ritenere che tale ulteriore richiesta possa non trovare accoglimento, sia perché, a differenza di quanto avviene in sede fallimentare ove è il curatore ad occuparsi dell’esercizio provvisorio, la responsabilità che ne consegue ricadrebbe, in tal caso, sull’ OCC pur non rientrando tale incombenza tra i suoi compiti; sia perché, laddove l’attività del sovraindebitato risulti essere per sua natura caratterizzata [come nello specifico, trattandosi di attività di estetista] dall’intuitus personae, risulta improbabile che l’avviamento possa costituire una sicura posta dell’attivo in sede di vendita competitiva dell’impresa, nel mentre la prosecuzione temporanea dell’attività potrebbe determinare il crearsi, se dovuti, di costi prededucibili (ad esempio per canoni di locazione e compensi ai dipendenti) non giustificabili laddove i ricavi che potrebbe, per contro, far conseguire al debitore in quello stesso arco di tempo, risultino viceversa presumibilmente esigui. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)