Tribunale di Ancona – Procedura fallimentare e proposizione nel corso della stessa di un reclamo avverso gli atti del curatore: termine di otto giorni dalla comunicazione da considerarsi perentorio.

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Data di riferimento: 
28/07/2020

Tribunale Ordinario di Ancona, Sez. II civ., 28 luglio 2020 – Pres. Pierfilippo Mazzagreco, Rel. Maria Letizia Mantovani, Giud. Giovanna Bilò.

Fallimento – Reclamo ex art. 36 L.F. contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori – Otto giorni dalla loro comunicazione - Termine per impugnare – Natura perentoria – Necessario riconoscimento - Analogia coll’esplicito disposto dell’art. 26 L.F. – Ontologica celerità e speditezza di entrambi i reclami fallimentari.

Nonostante che, a differenza di quanto previsto nel contesto dell’art. 26 L.F. a proposito dei reclami avverso i decreti del giudice delegato e del tribunale, l’art. 36 L.F. non precisi che il termine di otto giorni dalla comunicazione degli atti del curatore previsto per la proposizione del reclamo avverso tali atti risulti perentorio, si deve ritenere che detto carattere debba riconoscersi con riferimento ad entrambi i reclami endofallimentari in ragione della ontologica celerità e speditezza insite nella gestione dell’iter liquidatorio finalizzato a realizzare il maggior attivo possibile nell’ottica della miglior soddisfazione possibile dei creditori ammessi al passivo, come dimostrate anche dal fatto che entrambi quei termini non sono soggetti alla sospensione feriale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24146.pdf

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: