Corte di Cassazione (13597/2020) – Natura della responsabilità del curatore revocato per violazione degli obblighi posti dalla legge e irrilevanza dell’eventuale autorizzazione rilasciatagli dal giudice delegato.

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Data di riferimento: 
02/07/2020

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 02 luglio 2020, n. 13597 – Pres. Antonio Didone, Rel. Paola Vella.

Fallimento - Curatore revocato – Svolgimento di un incarico – Diligenza che gli era richiesta – Nuovo curatore -  Azione di responsabilità promossa nei suoi confronti – Natura contrattuale – Fondamento. diligenza

Fallimento – Curatore – Svolgimento di un incarico – Mancata applicazione della dovuta diligenza  - Azione di responsabilità – Intervenuta autorizzazione da parte del G.D. - Irrilevanza

L’azione di responsabilità contro il curatore revocato, prevista dalla L. Fall., art. 38, ha natura contrattuale, in considerazione della natura del rapporto (equiparabile lato sensu al mandato) e del suo ricollegarsi alla violazione degli obblighi posti dalla legge a carico dell’organo concorsuale.  La riformulazione della L. Fall., art. 38 - nel senso che "il curatore adempie ai doveri del proprio ufficio (...) con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico" (laddove il precedente testo prevedeva solo che egli dovesse "adempiere con diligenza ai doveri del proprio ufficio") costituisce una conferma della natura contrattuale della responsabilità  di tale organo;  ciò  comporta che dal curatore si pretende ora. non già un livello medio di attenzione e prudenza quale quella richiesta ai sensi del paradigma dell’art. 1176, primo comma, c.c. al buon padre di famiglia, ma, ai sensi del secondo comma di detto articolo, anche la diligenza correlata alla perizia richiesta dall’incarico professionale, secondo specifici parametri tecnici, sia pure con la conseguente facoltà di avvalersi - a fronte di problemi tecnici di particolare difficoltà - della limitazione di responsabilità contemplata dall’art. 2236 c.c. (che esonera da responsabilità in caso di colpa lieve). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Ai fini della responsabilità del curatore fallimentare, risulta irrilevante l’eventuale autorizzazione del giudice delegato, la quale può semmai rilevare ai fini di un concorso di responsabilità dell’organo giudiziale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/23847/CrisiImpresa#gsc.tab=0

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: