Tribunale di Mantova – Le modifiche della proposta di composizione della crisi mediante accordo con i creditori non sono ammissibili se intervenute dopo che in sede di votazione non si è raggiunta la maggioranza necessaria di cui all’art. 11 L. 3/2012 n
Tribunale di Mantova, Uff. Fallimentare, 25 maggio 2020 – Giudice Mauro P. Bernardi.
Sovraindebitamento – Accordo con i creditori – Esito negativo della votazione – Debitore - Formulazione di una proposta migliorativa - Istanza di concessione di un termine – Inaccoglibilità.
Laddove dopo l’aperura di una procedura di composizione della crisi mediante accordo con i debitori, in sede di votazione non venga raggiunta la maggioranza necessaria di cui all’art. 11 della l. 3/2012, non può trovare accoglimento la domanda del debitore di concessione di un termine per la formulazione di una proposta migliorativa e ciò all’evidente scopo di evitare comportamenti dilatori in danno dei creditori. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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