Tribunale di Mantova – Legittimazione di ciascun creditore del soggetto sovraindebitato a proporre reclamo avverso l’apertura della procedura di liquidazione dei beni e verifica della fattibilità della stessa da parte del tribunale.

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Data di riferimento: 
23/01/2020

Tribunale di Mantova, Sez. Seconda, 23 gennaio 2020 – Pres. Rel. Mauro P. Bernardi, Giudici Francesca Arrigoni e Silvia Fraccalvieri.

Crisi da sovraindebitamento – Procedura di liquidazione dei beni – Ammissione del debitore – Occultamento di circostanze e documenti rilevanti - Reclamo proposto da un creditore – Legittimazione – Interesse qualificato a non subire gli effetti di tale procedura - Tribunale – Fondatezza del reclamo - Revoca dell’ordinanza di ammissione.

Crisi da sovraindebitamento – Procedura di liquidazione dei beni – Fase dell’apertura o del reclamo - Giudice – Fattibilità della proposta – Non sussistenza dei una manifesta inettitudine del piano - Dovere di controllo della sussistenza di tale presupposto – Analogia con la procedura di concordato preventivo.

Deve riconoscersi a ciascun creditore del soggetto che  abbia  inteso avvalersi della procedura di liquidazione dei beni nel procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento la legittimazione a proporre reclamo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 14 quinquies e 10 della legge n. 3/2012 e 739 c.p.c., avverso il decreto che dispone l’apertura della procedura di liquidazione dei beni di cui all’art. 14 ter di detta legge, stante che ogni creditore è gravato, ai sensi dell’art. 14 septies, per far valere il proprio credito, dall’onere di presentare domanda di partecipazione alla liquidazione e diviene così titolare di un interesse qualificato alla situazione che costituisce oggetto del provvedimento del giudice e ne subisce inevitabilmente gli effetti in relazione sia alla misura che ai tempi in cui dovrebbe avvenire il proprio soddisfacimento [nello specifico il Tribunale ha accolto il reclamo del creditore e revocato l’ordinanza di ammissione del debitore a quella procedura per avere lo stesso occultato circostanze e documenti rilevanti ai fini della valutazione in ordine alla fattibilità e alla ammissibilità della procedura di liquidazione dei beni]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Spetta al giudice, sia nella fase di apertura della procedura di liquidazione dei beni, fase che non si svolge nel contraddittorio con i creditori, che in quella eventuale del reclamo, verificare se la proposta del debitore sia fattibile, tanto arguendosi dal disposto di cui agli artt. 14 ter co. 2 e dall’art. 9 co. 2 della legge n. 3/2012, essendo richiesto, come requisito di ammissibilità dell’istanza, che il proponente depositi una attestazione della fattibilità del piano rilasciata dall’O.C.C. (v. art. 15 co. 6 della legge predetta) sicché all’organo giudicante deve ritenersi consentito, analogamente a quanto previsto in caso di concordato preventivo, un sindacato in ordine a tale profilo, inteso non tanto come valutazione circa la convenienza economica della proposta bensì come verifica della sussistenza o meno di una manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/23731#gsc.tab=0

[con riferimento alla seconda massima, ed in particolare ad un principio valido nell’ambito del concordato preventivo, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 27 settembre 2018, n. 23315  https://www.unij,uris.it/node/4969  ; Corte di Cassazione, Sez. VI civ., 09 marzo 2018 n. 5825  https://www.unijuris.it/node/4026 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 07 aprile 2017 n. 9061  https://www.unijuris.it/node/3581

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: