Corte di Cassazione (24441/2019) – Risoluzione e annullamento del concordato preventivo e necessità che l’eventuale garante del proponente partecipi, quale litisconsorte necessario, al relativo giudizio.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 30 settembre 2019, n. 24441 – Pres. Antonio Didone, Rel. Francesco Terrusi.
Concordato preventivo – Giudizio di risoluzione o annullamento – Attuale testo dell’art. 137 L.F. – Norma richiamata dall’art. 186 L.F. - Garante del debitore proponente – Litisconsorte processuale da ritenersi necessario.
In tema di risoluzione e annullamento del concordato preventivo, l'attuale testo dell'art. 137 l.fall. (conseguente alle modifiche apportate dall'art. 9, comma 10, d.lgs. n. 169 del 2007), cui rinvia l'art. 186 stessa legge, postulando che al procedimento sia chiamato a partecipare anche l'eventuale garante, include quest'ultimo accanto al debitore tra i soggetti del processo, così da concretizzare una fattispecie di litisconsorzio necessario processuale. (Massima ufficiale)