Tribunale di Napoli – Pandemia da Covid-19: accoglibilità, ai sensi dell’art. 13, comma 4 ter, della legge 3/2012, della richiesta di sospensione per sei mesi del pagamento delle rate di debito come previsto da un piano del consumatore.
Tribunale di Napoli, Sez. VII civ., 17 aprile 2020 – Giudice Livia De Gennaro.
Sovraindebitamento – Piano del consumatore - Previsione del pagamento del debito mediante versamenti mensili - Omologazione – Sopravvenire in corso di esecuzione della pandemia da Covid-19 – Debitore - Richiesta di sospensione dei pagamenti mensili per sei mesi – Impossibilità sopravvenuta della prestazione – Accoglibilità dell’istanza da parte del G.D – Ragione sottostante.
Stante che l’art. 13, comma 4 ter, della legge n. 3/2012 prevede che i debitori, nei confronti dei quali sia già intervenuta la omologazione di un piano o di un accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, possano, avvalendosi dell’ausilio dell’OCC, rimodulare le modalità e le tempistiche della esecuzione quando sopravvenga una causa agli stessi non imputabile che la renda impossibile e atteso che tra i casi in cui potrebbe essere invocabile l’impossibilità sopravvenuta della prestazione vanno ricompresi gli ordini ed i divieti posti in essere dalla autorità amministrativa, cd. factum principis, e stante infine, in particolare, che alla luce della ratio che ispira l’insieme delle norme di cui si compone il D.L. 18/2020, c.d. decreto “Cura Italia”, deve ritenersi che anche l’emergenza epidemiologica da Covid-19 costituisca una causa di impossibilità sopravvenuta che non renda possibile l’esatto adempimento di quelle procedure, spetta al Giudice Delegato di valutare, su parere dell’OCC, senza però la necessità di sentire i creditori e quindi senza la necessità di fissare una nuova udienza, se [come nel caso specifico] possa trovare accoglimento la richiesta del consumatore di sospendere per sei mesi, dal 15 marzo 2020 al 15 settembre 2020, il pagamento di alcune rate di debito che si era impegnato a versare periodicamente e di modificare conseguentemente i tempi dell'adempimento come in precedenza previsti. Depone in senso favorevole all’accoglimento di tale richiesta, il comma 6 bis, del decreto legge 23.2.2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, convertito con modificazioni dalla legge 5.3.2020, comma introdotto dall’art. 91 del D.L. 18/2020, che ha disposto: “Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini della esclusione , ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 c.c. e 1223 c.c. , della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati od omessi adempimenti”, norma applicabile per analogia anche alle procedure ex L. 3/2012 che risultino in corso di adempimento. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/23517.pdf
[nello specifico, il tribunale ha precisato che l’accoglibilità di una richiesta di modifica unilaterale del piano del consumatore, che risulti funzionale alla tutela di uno specifico interesse dello stesso e non lesiva nel contempo degli interessi della controparte, trova il suo fondamento anche nel principio di buona fede, principio che ha trovato consacrazione anche nel nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, e precisamente nell’art. 4 dello stesso, rubricato “doveri delle parti”, che disciplina l’obbligo del comportamento del debitore e del creditore secondo buona fede e correttezza e secondo il dovere di leale collaborazione tra le parti coinvolte nelle procedure di composizione della crisi di impresa e nella loro esecuzione].