Tribunale di Napoli – Piano del consumatore: considerazioni in tema di falcidiabilità dei crediti, modificabilità del suo contenuto e cessazione dei suoi effetti per ragioni sopravvenute (Covid-19) indipendenti dalla volontà del debitore.
Tribunale di Napoli, Sez. Volontaria Giurisdizione, 03 aprile 2020 – Giudice Delegato Nicola Graziano.
Sovraindebitamento – Piano del consumatore – Cessione di quota dello stipendio – Stipendio già gravato da ritenuta del quinto – Avvio della procedura di composizione della crisi – Par condicio creditorum – Falcidia anche dei crediti del creditore pignorante e del cessionario del quinto.
Sovraindebitamento – Piano del consumatore – Cessione di quota dello stipendio – Previsione - Pandemia da Covid-19 – Stato di emergenza – Sopravvenire – Sospensione del proponente dal lavoro – Beneficio della cassa integrazione in deroga – Riconoscimento in luogo dello stipendio -Impossibilità sopravvenuta di adempiere all’obbligazione prospettata nel piano – Causa indipendente dalla volontà del debitore – Istanza di differimento del piano – Sede di omologa – Accoglibilità della richiesta.
Sovraindebitamento - Legge 3/2012 – Procedure di composizione – Piano del consumatore – Adempimento - Impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al proponente – Situazione contemplata dall’art. 13, comma IV ter e dall’art. 14 bis, comma II, lettera b) – Rapporto tra le disposizioni - Volontà del debitore di procedere ad una modifica al piano – Prospettiva da considerarsi prevalente.
Non è d’ostacolo alla fattibilità di un piano del consumatore, che in assenza di altri cespiti patrimoniali preveda la cessione mensile ai creditori da parte del proponente per una durata di otto anni di una quota parte del suo stipendio, la circostanza che lo stesso risulti gravato da un pignoramento e da una cessione del quinto, in quanto sia il creditore pignorante che il cessionario, non potranno continuare a riscuotere fino a soddisfazione integrale del loro credito il quinto che il debitore era tenuto a garantire loro, ma dovranno subire come tutti gli altri creditori a partire dal momento di avvio della procedura di composizione della crisi la falcidia dei loro crediti. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Traendo spunto da quanto contemplato dall’art. 13, comma 4 ter, della L. 3/2012, che prevede che il consumatore, con l’ausilio dell’OCC, possa modificare il piano da lui proposto quando, nel corso della sua esecuzione, intervengano delle ragioni allo stesso non imputabili che la rendano irrealizzabile, si deve ritenere che, non solo in tale circostanza, ma anche già prima in sede di omologazione, sia rimesso al giudice di valutare la sopravvenuta esistenza di una qualche causa non imputabile al debitore che renda impossibile l’esatto adempimento di quanto prospettato nel piano e di conseguentemente decidere nel senso dell’accoglibilità della richiesta dallo stesso debitore formulata di poterne modificare un qualche aspetto [nello specifico il giudice delegato, alla luce di quanto disposto dall’art. 83 del D.L. 18/2020 (decreto “Cura Italia”) e dall’art. 91 dello stesso, in tema di ritardi o inadempimenti contrattuali, ha, in sede di omologa, ritenuto, anche nel rispetto del principio codicistico della buona fede, che dovesse trovare accoglimento la richiesta del consumatore di differimento fino al 31/10/2020 dell’avvio del piano da lui proposto, basato sulla cessione ai creditori di una quota del suo stipendio, essendo egli, in ragione dello stato di emergenza determinato dal diffondersi della pandemia da Covid-19, stato sospeso, per intanto fino a quella data, dal lavoro, con conseguente diritto a percepire nel frattempo la sola cassa integrazione in deroga, in misura pari all’80% del suo stipendio, come tale non sufficiente a tenere fermo l’impegno in precedenza assunto nei confronti dei suoi creditori]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Il rapporto tra l’art. 13, comma IV ter, della L. 3/2012, che contempla la possibilità per il consumatore di modificare in sede di esecuzione il piano proposto come omologato, laddove sopravvengano fatti impeditivi indipendenti dalla sua volontà, e l’art. 14 bis, comma II, lettera b) della stessa legge, che prevede la revoca e la cessazione di diritto dell’efficacia del piano in caso di inadempimento anche se causato da quegli stessi fatti, va inteso nel senso che la volontà del debitore, di procedere ad una modifica, deve considerarsi prevalente. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/23464.pdf
[con riferimento alla prima massima il Tribunale ha sottolineato che l’art. 67, terzo comma, del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, Nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, non ancora entrato in vigore, ha confermato la falcidiabilità anche dei crediti dei soggetti, a favore dei quali a seguito della stipula di contratti di finanziamento è stato in precedenza ceduto il quinto dello stipendio del consumatore sovraindebitato; con riferimento alla seconda massima che l’art. 4 del nuovo codice, rubricato “doveri delle parti”, ha disciplinato l’obbligo del comportamento del debitore e del creditore secondo buona fede e correttezza e il dovere di leale collaborazione tra le parti coinvolte nelle procedure di composizione della crisi e nella loro esecuzione; con riferimento infine alla terza massima che l’art. 72, secondo comma, del nuovo codice ha confermato che risulta possibile la revoca giudiziale dell’omologazione del piano non solo nel caso di inadempimento imputabile al consumatore degli obblighi nello stesso previsti, ma anche nel caso il piano divenga non più fattibile per altre cause, sempre però che non risulti modificabile].