Tribunale di Rimini – Sovraindebitamento: ipotesi di inammissibilità di una proposta di accordo che preveda la cessione di uno solo dei due immobili di proprietà del debitore, laddove entrambi ipotecati, pur anche a favore dallo stesso creditore.
Tribunale di Rimini, 26 dicembre 2019 - Giudice Lorenzo Maria Lico,
Crisi da sovraindebitamento – Accordo di composizione della crisi – Proposta base - Cessione di uno solo dei due beni immobili di proprietà del debitore – Beni entrambi ipotecati dallo stesso creditore a copertura di due distinti debiti – Ricavato della vendita - Soddisfazione parziale di uno dei crediti – Nessuna somma residuale - Totale insoddisfazione del secondo credito – Non conformità al disposto dell’art. 7 della L. 3 del 2012 - Inammissibilità della proposta di accordo.
Non è conforme all’art. 7 della L. 3 del 2012, nella parte che prevede che “i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione”, la proposta di accordo di composizioni della crisi da sovraindebitamento di un debitore, proprietario di due beni immobili entrambi gravati da ipoteca di primo grado a favore dello stesso creditore a copertura di due distinti indebitamenti, che preveda la vendita di uno solo di quei beni, con conservazione da parte del debitore della proprietà del secondo, e ciò anche laddove la somma che il debitore è in grado di ricavare dalla cessione dell’unico bene immobile di cui ha prospettato la vendita, come da offerta d’acquisto già pervenutagli, risulti superiore alla somma dei prezzi base d’asta di entrambi i beni, ma risulti comunque inferiore all’ammontare del credito a fronte del quale era, su quello stesso bene, stata iscritta ipoteca, in quanto la circostanza che la cessione del secondo bene non risulti prevista violerebbe comunque la su esposta norma non residuando nulla a copertura del credito per il quale era stata iscritta la seconda ipoteca [nello specifico, il tribunale, nel respingere il ricorso del proponente, ha sottolineato che non risultava rilevante la circostanza che le due ipoteche fossero state iscritte a favore dell’unico creditore in quanto, sotto il profilo strutturale, le garanzie assistono propriamente il credito e non il creditore, ragion per cui la valutazione complessiva della convenienza della proposta di accordo non poteva essere a quello stesso rimessa]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)