Tribunale di Forlì – Diffusione epidemiologica da COVID-19 e differimento, alla luce del disposto dell’art. 1 del D.L. 11/2000, di 14 giorni del termine fissato dal giudice in sede di domanda di concordato preventivo con riserva.

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Data di riferimento: 
10/03/2020

Tribunale di Forlì, Sez. Civile-Fallimentare, 10 marzo 2020 – Pres. Rossella Talia, Rel. Barbara Vacca, Giud. Maria Cecilia Branca.

Diffusione epidemiologica da COVID-19 - Necessità di evitarla – Emanazione del D.L. 11/2000, art. 1 - Compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili pendenti – Sospensione dei termini previsti – Conseguenza in caso di presentazione di una domanda di concordato preventivo con riserva – Differimento di 14 giorni del termine fissato dal giudice ex art. 161, sesto comma, L.F. - Ragione sottostante – Contestuale limitazione alla circolazione delle persone – Restrizione ricadente sul lavoro dei professionisti incaricati di seguire l'impresa.

In considerazione del fatto che  l’art. 1 del D.L. 11/2020, pubblicato in data 8.3.2020, per contrastare la diffusione epidemiologica da COVID-19, ha sospeso dal giorno successivo alla  sua  entrata in vigore e sino al 22 marzo 2020 i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili pendenti e ha parimenti disposto che, ove il decorso di questi abbia inizio durante il periodo di sospensione, lo stesso risulti differito alla fine di detto periodo, si deve ritenere che anche il termine fissato dal giudice,  a seguito del deposito di una domanda di concordato con riserva  ex art. 161, sesto comma, L.F, per la presentazione della proposta definitiva (con il piano e la documentazione completa di cui ai commi secondo e terzo di tale norma) o di una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti [nel caso specifico fissato per il giorno 26 giugno 2020] debba dallo stesso essere  prorogato di diritto per un arco temporale di 14 giorni; ciò in quanto dopo tale provvedimento sono stati emanati i D.P.C.M. dell'8.3.2020 e del 9.3.2020 che hanno introdotto rilevanti limitazioni alla circolazione con la conseguenza che tali restrizioni influenzeranno, inevitabilmente, anche il lavoro dei professionisti incaricati di seguire l'impresa che ha chiesto l'accesso a detta procedura. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Trib.Forl%C3%AC.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: