Tribunale di Avellino – Sovraindebitamento: debitore che ha sottoscritto con delle banche plurimi finanziamenti e presupposti per la sua ammissione a un piano del consumatore per la composizione della crisi.

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Data di riferimento: 
23/12/2019

Tribunale Ordinario di Avellino, Sez. I civ., Ufficio Proc. Concorsuali, 23 dicembre 2019 – Giud. Pasquale Russolillo.

Sovraindebitamento – Piano del consumatore – Prova del requisito della meritevolezza – Presupposto per l’ammissione – Chiara rappresentazione cronologica delle scelte negoziali operate – Onere gravante sul consumatore - Scopo - Cause dell’indebitamento - Diligenza impiegata dal debitore - Ragioni dell’incapacità di adempiere le obbligazioni assunte -    Possibilità per l’OCC di esprimere un giudizio completo – Conseguente possibilità per il tribunale di valutarle.

Sovraindebitamento - Soggetto consumatore – Richiesta nel tempo plurimi finanziamenti – Banche concedenti - Dovere di informarsi sulla rischiosità di tali operazioni – Idoneità ad attenuare il grado di colpevolezza del debitore – Circostanza atta ad esimerlo da colpa – Esclusione.

La prova della meritevolezza, che costituisce il presupposto per l’ammissione del debitore per la composizione di una crisi da sovraindebitamento a un piano del consumatore, deve essere fornita dal consumatore stesso, a cui è demandato l’onere di fornire una chiara rappresentazione cronologica delle proprie scelte negoziali, onde consentire prima all’OCC di esprimere un giudizio completo e logicamente argomentato su “cause dell’indebitamento e dell’insolvenza”, “diligenza impiegata dal debitore nell’assumere volontariamente le obbligazioni”, “ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte”, e quindi al tribunale di vagliare la congruità e ragionevolezza delle conclusioni rassegnate da quell’organismo. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

L’essere l’esposizione del debitore, che abbia richiesto per la composizione della sua crisi da sovraindebitamento l’ammissione ad un piano del consumatore, tutta derivante da plurime richieste di finanziamenti ad opera di società bancarie, obbligate per legge ad informarsi sulla rischiosità di tali operazioni e sulla loro adeguatezza alle condizioni economiche del debitore, non costituisce in ogni caso un’esimente, posto che, se da un lato tale circostanza è idonea ad attenuare il grado di colpevolezza del consumatore rispetto alla singola operazione economica, per altro verso a nulla rileva rispetto alle complessive negligenti scelte negoziali da quest’ultimo adottate, quando gli ulteriori finanziamenti siano dallo stesso stati utilizzati non per la soddisfazione di esigenze personali e familiari impreviste e improcrastinabili o per il ripianamento dell’indebitamento già esistente, ma colpevolmente per finalità non meritevoli di trovare giustificazione o per l’esecuzione di pagamenti preferenziali in favore di alcuni creditori ed a danno di altri. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/23244.pdf

 [cfr. in questa rivista: Tribunale di Torre Annunziata, 12 dicembre 2016 https://www.unijuris.it/node/3190  e Tribunale di Napoli, Sez, Volontaria Giurisdizione, 11 gennaio2018 https://www.unijuris.it/node/3960 ]

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: