Corte di Cassazione (25852/2019) – Azione revocatoria di rimesse bancarie ed immodificabilità della domanda ove nell'atto di citazione sia stata richiesta la revoca di un determinato numero di rimesse.

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Data di riferimento: 
14/10/2019

Cassazione civile, sez. I, 14 Ottobre 2019, n. 25852. Pres. Genovese. Est. Federico.

Revocatoria di rimesse bancarie - Pluralità di domande - Effetti - Precisazione delle conclusioni - Richiesta di inefficacia di altre rimesse - Domanda nuova - Somma complessiva richiesta in citazione - Irrilevanza

Nell'azione revocatoria fallimentare, avente ad oggetto la dichiarazione di inefficacia di più rimesse bancarie, non viene proposta una sola domanda, ma tante domande quante sono quelle ritenute revocabili, essendo fondate su fatti costitutivi diversi, sicché, ove nell'atto di citazione sia stata richiesta la revoca di un loro determinato numero, individuato attraverso il rinvio ad una consulenza di parte, costituisce inammissibile domanda nuova, la pretesa di ottenere l'inefficacia di altre rimesse in sede di precisazione delle conclusioni, ancorché nei limiti della somma complessiva di cui si è invocata la condanna con l'atto introduttivo della lite. (massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/22678.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: