Tribunale di Torino – Sovraindebitamento. Possibilità per il debitore di proporre un piano di risoluzione della crisi senza la necessaria assistenza di un difensore.
Tribunale Odinario di Torino, Sez. VI civile e fallim., 07 dicembre 2019 - Giudice Cecilia Marino.
Sovraindebitamento - Risoluzione della crisi - Piano del consumatore - Proponente - Necessità dell'assistenza diun difensore - Esclusione.
Stante che l'attuale sistema di risoluzione delle crisi da sovraindebitamento ex L. 3/2012 non è ancora giunto ad una completa armonizzazione, ragion per cui coesistono all'interno delle procedure previste da detta legge momenti in cui la difesa tecnica del proponente, come richiesta dall'art. 82 c.p.c., risulta necessaria da altri in cui non lo è, e che lo stesso art. 82 statuisce che "sono salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti", si deve ritenere che tra i casi di eccezione ivi consentiti possa rientrare quello previsto dall'art. 7 della L. 3/2012 che richiede per il debitore che voglia accedere ad una delle procedure in essa contemplate il mero ausilio degli organismi di composizione della crisi, senza la necessità che si avvalga, quantomeno in sede di presentazione di un piano di accordo con i creditori o di un piano del consumatore, non avendo la prima fase di quei procedimenti carattere giurisdizionale, dell'assistenza di un difensore, e che risulti un tale patrocinio eventualmente necessario solo quando essi divengano contenziosi (come, ad esempio, in caso di opposizione all'omologa o nella fase del procedimento di esdebitazione) [nello specifico, il tribunale ha ritenuto che la debitrice in sede di presentazione di un piano del consumatore non necessitasse dell'assistenza di un difensore, vieppiù in quanto si era rivolta ad un OCC in composizione collegiale composto da due gestori della crisi, uno, un avvocato, con funzioni di consultente del debitore, e unaltro, un commercialista, con funzioni di attestatore]. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)
http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/23157
[cfr. in questa rivista, in senso apparentemente o parzialmente difforme, difformità che il tribunale ha considerato tale solo per la diversità delle situazioni interessate da tali decisioni : Tribunale Ordinario di Mantova, Sez. II civ, 12 luglio 2018 (data del provvedimento)https://www.unijuris.it/node/4338; Tribunale di Vicenza, 29 .aprile 2014 https://www.unijuris.it/node/2300 e Tribunale di Massa, 28 gennaio 2016 https://www.unijuris.it/node/3210]
[con riferimento alla suesposta decisione, il Tribunale ha sottolineato come l'art. 68, primo comma, del nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, D. L.vo 12 gennaio 2019, n. 14, di prossima entrara in vigore, abbia espressamente previsto che il consumatore sovraindebitato debba presentare la domanda di ristrutturazione dei debiti tramite l'Organismo di Composizione della Crisi, ma senza la necessaria presenza di un difensore].