Corte di Giustizia dell'Unione Europea – Scissione di una società per azioni e trasferimento di suoi beni ad una società di nuova costituzione: possibile esercizio di un'azione revocatoria da parte dei creditori anteriori della società scissa.
Corte di Giustizia UE, Sez. II, 30 gennaio 2020, Causa C 394/18 - Pres. A. Arabadjiev, Rel. P.G. Xuereb.
Scissione di una società per azioni - Trasferimento di beni a una società di nuova costituzione - Artt. 12 e 19 della sesta direttiva 82/891/CEE del Consiglio d'Europa - Interpretazione - Creditori anteriori della società scissa - Esercizio di un'azione pauliana - Dichiarazione di inefficacia della scissione nei loro confronti - Incidenza sulla validità della scissione - Esclusione - Proposizione di azioni esecutive o conservative sui beni trasferiti - Ammissibilità di entrambe le azioni.
1) L’articolo 12 della sesta direttiva 82/891/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa alle scissioni delle società per azioni, come modificata dalla direttiva 2007/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, in combinato disposto con gli articoli 21 e 22 della stessa direttiva 82/891, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che, dopo la realizzazione di una scissione, i creditori della società scissa, i cui diritti siano anteriori a tale scissione e che non abbiano fatto uso degli strumenti di tutela dei creditori previsti dalla normativa nazionale in applicazione di detto articolo 12, possano intentare un’azione pauliana al fine di far dichiarare la scissione inefficace nei loro confronti e di proporre azioni esecutive o conservative sui beni trasferiti alla società di nuova costituzione.
2) L’articolo 19 della direttiva 82/891, come modificata dalla direttiva 2007/63, in combinato disposto con gli articoli 21 e 22 della stessa direttiva 82/891, il quale prevede il regime delle nullità della scissione, deve essere interpretato nel senso che esso non osta all’introduzione, dopo la realizzazione di una scissione, da parte di creditori della società scissa, di un’azione pauliana che non intacchi la validità della scissione, ma soltanto consenta di rendere quest’ultima inopponibile a tali creditori.