Tribunale di Frosinone – Non costituisce atto dovuto e risulta pertanto revocabile l'atto di trasferimento di immobile effettuato da un coniuge a favore dell'altro in ottemperanza ai patti assunti in sede di separazione consensuale.

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Data di riferimento: 
24/01/2020

Tribunale di Frosinone,  Sez. Civile, 24 gennaio 2020 - Giudice Unico Andrea Petteruti.

Separazione consensuale tra coniugi omologata - Trasferimento di immobile da parte dell'uno  a favore dell'altro -- Atto dovuto - Esclusione - Atto conseguente a libera determinazione Creditore dell'alienante - Revocatoria ordinaria - Esperibilità ex art. 2901 c.c.

È ammissibile l'azione revocatoria ordinaria del trasferimento di immobile, effettuato da un coniuge  in favore dell' altro in ottemperanza ai patti assunti in sede di separazione consensuale omologata, poiché esso trae origine dalla libera determinazione del coniuge e diviene "dovuto" solo in conseguenza dell'impegno assunto in costanza dell'esposizione debitoria nei confronti di un terzo creditore, sicché l'accordo separativo costituisce esso stesso parte dell'operazione revocabile e non fonte di obbligo idoneo a giustificare l'applicazione dell'art. 2901, terzo comma, cod. civ., che dispone che non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto.  (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/23234.pdf

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: