Corte d'Appello di Brescia – Ipotesi di inammissibilità della domanda di equa riparazione ex legge Pinto proposta da alcuni creditori in ragione della eccessiva durata della procedura fallimentare.

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Data di riferimento: 
02/12/2019

Corte d'Appello di Brescia, Sez. II civ., 02 dicembre 2019 - Pres. Daniela Fedele, Cons. Rel. Marco Benatti, Cons. Dora Bonifacio. 

Procedura fallimentare iniziata ante L. 221/2012 -  Decreto di chiusura - Avvenuto deposito in cancelleria  - Creditori che hanno omesso di comunicare il loro indirizzo PEC - Domanda di equa riparazione - Legge Pinto -  Istanza tardiva - Inammissibilità della richiesta.

Stante che l'art. 31 bis L.F., come introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera b) del D.L. n.179 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 221 del 2012,  ha stabilito che le comunicazioni ai creditori e ai titolari di diritti sui beni in sede fallimentare sono effettuate all'indirizzo di posta certificata da loro indicato e che, nei casi di mancata indicazione da parte degli stessi o di mancata consegna del messaggio di posta elettronica per loro colpa, tutte le cominicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria  e che il comma 4 dello stesso decreto ha previsto che il disposto del comma 1 si applica tra le altre anche alle procedure fallimentari pendenti alla data di conversione in legge dello stesso decreto  a condizione che il curatore, entro il 30 giugno del 2013, provveda a invitare  i creditori a comunicare al fallimento entro tre mesi il proprio indirizzo PEC, deve considerarsi inammissibile, laddove quella comunicazione da parte del curatore sia stata effettuata senza che alcuni dei creditori abbiano provveduto alla  tempestiva segnalazione del proprio indirizzo di posta elettronica, la domanda di equa riparazione proposta ai sensi della legge Pinto, n. 89/2001, da quelli stessi creditori oltre il termine di sei mesi dalla chiusura del fallimento, prevista  a pena di decadenza dall'art. 4  di detta legge, e ciò anche se la procedura fallimentare risultasse già pendente al momento dell'entata in vigore del predetto art. 31 bis L.F. e si sia protratta di gran lunga oltre i sei anni dalla chiusura previsti dalla legge quali durata massima delle procedure concorsuali, essendo il decreto di chiusura stato, nell'impossibilità della sua comunicazione via PEC, regolarmente depositato in cancelleria ex art. 119 L.F.. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/22996.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: