Corte di Cassazione (34116/2019) – Appalto di opere pubbliche stipulato da imprese riunite in ATI: in caso di fallimento di una delle imprese mandanti alla stessa spetta il pagamento per i lavori eseguiti antecedentemente.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 19 dicembre 2019, n. 34116 - Pres. Magda Cristiano, Rel. Roberto Amatore.
Imprese riunite in associazione temporanea - Stipulazione di un contratto d'appalto- Successivo fallimento di una delle imprese mandanti - Lavori eseguiti antecedentemento - pagamento da eseguirsi nei confronti della curatela fallimentare - Ipotesi di pagamento eseguito già a favore della mandataria capogruppo - Irrilevanza - Pagamento non liberatorio - Eventuale obbligo di restituzione da parte della stessa.
In tema di appalto di opere pubbliche stipulato da imprese riunite in associazione temporanea, ai sensi degli artt. 23 e 25 del d.lgs. n. 406 del 1991, qualora intervenga il fallimento di una delle società mandanti, i pagamenti per lavori eseguiti in antecedenza vanno effettuati nei confronti della curatela fallimentare, con obbligo dell'amministrazione, che abbia invece pagato alla mandataria, di rinnovare tale adempimento; il fallimento della mandante, invero, pur non comportando lo scioglimento del contratto d'appalto, alla cui esecuzione resta obbligato il mandatario, determina invece, ex art. 78 l.fall. (nel testo anteriore al d.lgs. n.5 del 2006, applicabile "ratione temporis"), lo scioglimento del rapporto di mandato e il conseguente venir meno, nei suoi confronti, dei poteri di gestione e rappresentanza già in capo alla mandataria capogruppo. (Massima ufficiale)