Corte di Cassazione (25625/2019) – Fallimento: modalità di impugnazione dell'ordine del giudice delegato di rilascio di un immobile assoggettato a procedura concorsuale che risulti essere stato in tale sede aggiudicato.

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Data di riferimento: 
08/10/2019

Corte di Cassazione, Sez. III civ., 08 ottobre 2019, n. 25625 -  Pres. Franco De Stefano, Rel. Lina Rubino.

Fallimento - Immobile assoggettato a procedura concorsuale - Aggiudicazione e trasferimento - Bene detenuto da un diverso soggetto  - Ordine del giudice delegato di immediata liberazione   Soggetto detentore - Proposizione di un'opposizione all'esecuzione - Rigetto -  Appello - Reiezione - Ricorso  per Cassazione - Inammissibilità dell'intero procedimento - Rilevabilità d'ufficio - Impugnazione del decreto del G.D. - Necessario ricorso al reclamo ex art. 26 L.F.

Il decreto emesso dal giudice delegato di immediata liberazione dell'immobile trasferito assoggettato a procedura concorsuale, deve essere impugnato in sede fallimentare mediante il reclamo previsto dall'art. 26 l. fall. Pertanto, il giudice di legittimità, investito del ricorso per Cassazione avverso la sentenza di rigetto dell'impugnazione con cui sia stato confermata la reiezione dell'opposizione all'esecuzione pronunciata dal tribunale avverso il decreto di rilascio emesso dal giudice delegato, è tenuto pregiudizialmente a rilevarne d'ufficio l'inammissibilità, cassando senza rinvio, poiché la domanda può essere proposta solo mediante il reclamo ex art. 26 cit. (Fattispecie relativa alla richiesta di rilascio di un immobile intestato a società fallita dopo l'apertura del fallimento). (Massima ufficiale)  [la Corte ha al riguardo precisato che al giudice delegato è riconosciuta la possibilità di emettere un provvedimento immediato di liberazione dell'immobile assoggettato a procedura concorsuale, modellato sull'art. 560 c.p.c., senza dovere preliminarmente passare dall'accertamento in sede contenziosa dell'esistenza o meno di un valido titolo in capo all'occupante che sia opponibile alla massa. Tale  provvedimento, sebbene strutturato sul modello di un tipico strumento del giudice dell'esecuzione, deve essere impugnato in sede fallimentare con gli strumenti in quell'ambito previsti, in quanto promana da un organo della procedura concorsuale e non diviene, per essere modellato su uno strumento proprio del giudice dell'esecuzione, impugnabile con l'opposizione all'esecuzione dinnanzi all'ufficio giudiziario individuato anche territorialmente secondo i diversi criteri applicabili e nei termini indicati dalla predetta disposizione del codice di procedura civile]. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/22886.pdf

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