Corte di Giustizia UE – Trasferimento di un'impresa nell'ambito di una procedura di riorganizzazione giudiziale al fine di conservare in tutto o in parte l'impresa cedente: necessario rispetto dei contratti di lavoro in essere.
Corte di Giustizia UE, Sez. III, 16 maggio 2019, Causa C- 509/17 - Pres. M. Viralas, Rel. J. Malenovsky.
Consiglio d'Europa - Direttiva 2001/23 - Trasferimento di un'impresa - Procedura di riorganizzazione giudiziale - Trasferimento soggetto a controllo giudiziario - Scopo - Conservazione in tutto o in parte dell'impresa cedente - Cessionario - Diritto di scegliere i lavoratori che intende riassumere - Inammissibilità.
La direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 2 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, e segnatamente gli articoli da 3 a 5, deve essere interpretata nel senso che osta ad una legislazione nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale, in caso di trasferimento di un'impresa intervenuto nell'ambito di una procedura di riorganizzazione giudiziale mediante trasferimento soggetto a controllo giudiziario, applicata al fine di conservare in tutto o in parte l'impresa cedente o le sue attività, prevede, per il cessionario, il diritto di scegliere i lavoratori che intende riassumere.
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/22875.pdf
Nota redazionale:
[Va al riguardo precisalto che il suddetto principio ammette però due eccezioni: quella contemplata dall'art. 4, primo comma, di quella stessa direttiva che, nel sostanziamente ribadire quanto affermato dall'art. 3, paragrafo 1, primo comma, che "I diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento sono, in conseguenza di tale trasferimento, trasferiti al cessionario", vale a dire che "Il trasferimento di un’impresa, di uno stabilimento o di una parte di impresa o di stabilimento non è di per sé motivo di licenziamento da parte del cedente o del cessionario", prevede però nella seconda parte che "Tale dispositivo non pregiudica i licenziamenti che possono aver luogo per motivi economici, tecnici o d’organizzazione che comportano variazioni sul piano dell’occupazione"; nonché l'eccezione di cui al paragrafo 1 dell'art. 5 che dispone che "A meno che gli Stati membri dispongano diversamente, gli articoli 3 e 4 non si applicano ad alcun trasferimento di imprese, stabilimenti o parti di imprese o di stabilimenti nel caso in cui il cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura d’insolvenza analoga aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso e che si svolgono sotto il controllo di un’autorità pubblica competente (che può essere il curatore fallimentare autorizzato da un’autorità pubblica competente)"]. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)