Corte di Cassazione (45936/2019) – Fallimento: legittimazione del curatore a richiedere la revoca del sequestro penale di beni del fallito anche se adottato anteriormente all'avvio di quella procedura.
Corte di Cassazione, Sez. Unite Penali, 13 novembre 2019, n. 45936 - Pres. Domenico Carcano, Rel. Carlo Zaza.
Dichiarazione di fallimento - Anteriore sequestro preventivo di beni del fallito - Curatore - Legittimazione a richiederne il dissequestro - "Disponibilità" da parte sua anche di tali beni.
Soggetto imputato di reato - Sequestro preventivo di alcuni suoi beni - Istanza di riesame - Fallimento - Possibilità per il curatore di richiederne il dissequestro - Iiniziativa giudiziaria estranea a quella di riesame attivata dal fallito.
Il curatore fallimentare è legittimato a chiedere la revoca del sequestro preventivo a fini di confisca e ad impugnare i provvedimenti in materia cautelare reale (Principio di diritto) [ad avviso della Suprema Corte, il curatore fallimentare, alla luce della formulazione del disposto di cui all'art. 322 bis c.p.p., è infatti legittimato, quale "soggetto avente diritto alla restituzione" dei beni sequestrati all'imputato poi fallito ("persona alla quale le cose sono state sequestrate"), in quanto soggetto portatore di un proprio distinto interesse meritevole di tutela, a richiedere la revoca di quei provvedimenti anche se adottati nei confronti del fallito non solo successivamente, ma anche precedentemente alla dichiarazione di fallimento, in ragione del fatto che l'art. 42 L.F. ha conferito al curatore la "disponibilità" della totalità dei beni facenti parte dell'attivo, vale a dire di tutti i beni di proprietà del fallito esistenti alla data del fallimento e quindi anche di quelli già sottoposti a sequestro e che non può pertanto essere impedito al curatore di far valere le ragioni della procedura fallimentare avverso il vincolo apposto sugli stessi, ciò anche in ragione del fatto che l'art. 43 L.F. gli ha attribuito la rappresentanza in giudizio dei rapporti di diritto patrimoniali compresi nel fallimento]. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)
Una volta ritenuta l'autonoma legittimazione della curatela all'impugnazione dei provvedimenti in materia di sequestro, la decisione sull'istanza di riesame del sequestro proposta dal titolare dei beni, pronunciata in un giudizio al quale la curatela era estranea, non può considerarsi in alcun modo preclusiva dell'impugnazione del curatore, intesa a far valere le diverse ragioni attinenti al rapporto fra il vincolo penale sotteso al sequestro e quello derivante dalla procedura fallimentare, evidentemente estranee al giudizio di riesame attivato dal soggetto, poi fallito, nei cui confronti il sequestro preventivo a fini di confisca era stato disposto. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Sez.%20unite%20n.%2045936.pdf
[La posizione giurisprudenziale contraria a quella assunta ora delle Sezioni Unite, posizione contraria che depone nel senso dell'insussistenza in capo alla curatela, nella situazione normativa attualmente vigente, di una generale facoltà di impugnazione dei provvedimenti di sequestro preventivo, anche per equivalente, laddove emessi anteriormente alla dichiarazione di fallimento di un'impresa, non essendo lo stesso curatore titolare di alcun diritto reale sui beni dell'impresa, né in proprio, né quale rappresentante dei creditori del fallito i quali, prima della conclusione della procedura concorsuale non hanno alcun diritto restitutorio sui beni, é stata, come dalle stesse Sezioni Unite sottolineato, recentemente ribadita (Cassazione penale, Sez. II, 16/04/2019, n. 27262) anche rispetto all'intervenuta emanazione del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, art. 320 la cui entrata in vigore è prevista per il 15 agosto 2020, che attribuisce espressamente al curatore tale facoltà con riguardo alla proposizione della richiesta di riesame o di appello avverso i decreti e le ordinanze di sequestro, nonché del ricorso per cassazione avverso le decisioni su dette richieste, nei casi, nei termini e con le modalità previste dal codice di procedura penale. Si è invero rilevato sul punto, da parte della Sez. II, come proprio il fatto che il legislatore abbia ritenuto di dover conferire espressamente al curatore tale facoltà confermi la mancanza della stessa nell'attuale assetto normativo]
[cfr anche in questa rivista: Tribunale di Ancona, Sez. Penale, 08 febbraio 2022 – https://www.unijuris.it/node/6180 ]