Tribunale di Vicenza – Concordato in bianco: la richiesta di mantenimento delle linee di credito autoliquidanti in essere nel periodo antecedente alla presentazione del piano, a determinate condizioni, non necessita di alcuna autorizzazione.
Tribunale di Vicenza, 22 novembre 2019 - Pres. Giuseppe Limitone, Rel. Luca Emanuele Ricci, giud. Silvia Saltarelli.
Concordato in bianco - Deposito del ricorso - Concordato prospettato come in continuità - Termine per la presentazione del piano- Periodo antecedente - Istanza del proponente - Mantenimento delle linee di credito autoliquidanti in essere - Non necessità di alcuna autorizzazione - Condizioni richieste.
Nel periodo di tempo che intercorre tra il giorno in cui, a seguito del deposito da parte del debitore di un ricorso ex art. 161, sesto comma, L.F., con cui manifesti sin da subito il suo proposito di garantire la continuità aziendale al fine della maggiore soddisfazione dei creditori, il tribunale ha dichiarato aperta, pur in assenza di un piano dettagliato, la procedura concordataria ed il giorno entro il quale il proponente deve presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo della norma suindicata , non necessita di alcuna autorizzazione la richiesta, ex art. 182, quinquies, terzo comma, ultimo periodo, L.F., dallo stesso formulata volta al mantenimento, con riferimento ad un contratto di factoring anteriormente stipulato, delle linee di credito autoliquidanti in essere, a condizione che sia previsto: 1) che le operazioni di factoring, per risultare compatibili con la disciplina della permanenza nel concordato preventivo, salvo scioglimento ex art. 169 bis L.F., dei rapporti contrattuali in essere, abbiano a proseguire solo rispetto ai debitori cui sia stata già notificata, con comunicazione avente data certa anteriore al deposito del ricorso, la cessione al factor dei crediti, anche futuri, vantati nei loro confronti, e 2) che il debitore non richieda un ampliamento del plafond originariamente concessogli. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)
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