Corte di Cassazione (27541/2019) – La prova dell'affectio societatis tra il titolare di un'impresa individuale, dichiarato fallito, e i suoi familiari comporta l'estensione del fallimento anche a questi ex art. 147, quinto comma, L.F.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 28 ottobre 2019, n. 27541 - Pres. Antonio Didone, Rel. Francesco A. Genovese.
Impresa individuale - Dichiarazione di fallimento del titolare - Estensione del fallimento a suoi familiari - Esistenza tra i suoi membri di una società di fatto - Presupposti dai quali poterla dedurre - Rapporti economico- finanziari - Manifestazioni esteriori di un'attività imprenditoriale di gruppo.
Al fine della dichiarazione di fallimento di una società di fatto, la sussistenza del contratto sociale può risultare, oltre che da prove dirette specificamente riguardanti i suoi requisiti (affectio societatis, costituzione di un fondo comune, partecipazione agli utili ed alle perdite), pure da manifestazioni esteriori della attività del gruppo, quando, per la loro sintomaticità e concludenza, evidenzino l'esistenza della società anche nei rapporti interni; sì che, finanziamenti e fideiussioni in favore dell'imprenditore, se non sono di per sè idonei ad evidenziare il rapporto sociale, fra quest'ultimo ed il finanziatore o garante, specie se giustificabili in relazione a vincoli di coniugio o parentela, possono costituire, pure in tal caso, indici rivelatori del rapporto stesso, qualora, alla stregua della loro sistematicità e di ogni altra circostanza del caso concreto, siano ricollegabili ad una costante opera di sostegno dell'attività dell'impresa, qualificabile come collaborazione del socio al raggiungimento degli scopi sociali (Principio di diritto) [nello specifico, la Corte, nonostante nel corso del giudizio di merito i dipendenti dell'impresa fallita avessero testimoniato che il loro datore di lavoro era solo il titolare della stessa, ha considerato rilevanti, più che queste deposizioni, riferentesi alla sola modalità di conduzione dell'attività produttiva, altri aspetti più propriamente concernenti i rapporti economico-finanziari di detta impresa, che avevano portato ad indiscutibilmente accertare come moglie e figlio del titolare operassero stabilmente all'interno di quell'impresa non mossi da una semplice affectio familiae, ma bensì in ragione di una affectio societatis, in quanto tale comportante ai sensi dell'art. 147, quinto comma, L.F. la necessaria estensione del fallimento anche nei confronti di detti familiari, quali membri di una vera e propria società di fatto]. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)