Corte d'Appello di Torino – Concordato preventivo: comportamenti rilevanti ai fini della revoca dell'ammissione e termini per l'avvio del relativo subprocedimento.
Corte d'Appello di Torino, Sez. I civ., 19 settembre 2019 - Pres. Renata Silva, Cons. Rel. Gian Andrea Morbelli, Cons. Alfredo Grosso.
Concordato preventivo - Procedimento di - Commissari giudiziali - Segnalazione di atti di frode - Previsione legislativa dii un termine di decadenza - Insussistenza.
Concordato preventivo - Procedimento di revoca dell'ammissione - Tribunale - Avvio d'ufficio della procedura - Fissazione normativa di un limite temporale - Esclusione.
Concordato preventivo - Revoca dell'ammissione - Presupposti richiesti- Principi di diritto consolidati.
Non è rinvenibile nella legge alcun termine entro il quale i commissari giudiziali debbano, a pena di decadenza, effettuare la segnalazione di atti di frode, ex art. 173 L.F., commessi dal debitore proponente in sede di concordato preventivo; ciò in quanto, laddove fosse stato previsto un termine di decadenza entro il quale i commissari avrebbero dovuto effettuare tale segnalazione, proprio gli atti in frode più astutamente congegnati, e quindi tali da risultare meno evidenti, sarebbero sfuggiti alla revoca dell'ammissione a quella procedura. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)
Oltre a non essere previsto un termine entro il quale i commissari debbano procedere alla segnazione di atti in frode, non risulta normativamente previsto neppure un termine oltre il quale al tribunale sia precluso di aprire, d’ufficio, il procedimento per la revoca dell' ammissione alla procedura concordataria, dovendosi al contrario ammettere l’adozione da parte del tribunale del provvedimento di revoca dell'ammissione anche nel corso del giudizio di omologazione, laddove proprio in quella sede venga svolto un accertamento più completo in merito alle condotte fraudolente poste in essere dal debitore rispetto a quello svolto in precedenza, che, o non aveva portato all'apertura del procedimento ex art. 173 L.F., oppure, seppur avviato, quel procedimento si era concluso in modo difforme. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)
Risultano oramai consolidati, in materia di comportamenti che rilevano ai fini della revoca dell'ammissione a concordato preventivo, i seguenti principi di diritto: 1) gli atti di frode rilevanti ai sensi dell’art. 173 L.F. sono quelli aventi un’idoneità anche solo potenzialmente decettiva dei creditori, ossia tali per cui, ove conosciuti, avrebbero presumibilmente comportato una valutazione negativa della proposta [ad avviso della Corte sia da parte dei creditori esperti del settore, sia da parte di qualunque altro componente della massa] ; 2) rilevanti, a questo scopo, sono non soltanto i fatti del tutto pretermessi dal debitore ma anche quelli non adeguatamente e compiutamente esposti nella proposta di concordato e nei suoi allegati [al riguardo la Corte ha precisato che si devono considerare non esposti in modo chiaro gli accadimenti che il debitore abbia bensì enunciato ma senza precisarne la reale portata e senza chiarirne natura e finalità]; 3) ai fini della revoca della proposta non è necessaria la dimostrazione dell’effettiva consumazione della frode, essendo sufficiente l’idoneità a questo scopo degli atti posti in essere dal debitore; 4) sotto il profilo soggettivo, non è necessaria la dolosa preordinazione dell’atto ad arrecare pregiudizio ai creditori, ma è sufficiente la volontarietà della condotta. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/22548.pdf
[con riferimento alla seconda massima, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 08 giugno 2018, n. 15013 https://www.unijuris.it/node/4821 ; 14 giugno 2018, n. 15695 https://www.unijuris.it/node/4168 e 26 giugno 2018, n. 16856 https://www.unijuris.it/node/4817 ].