Corte di Cassazione (22166/2019) – Interrelazioni che vengono a costituirsi tra procedura concorsuale e processo di opposizione all'esecuzione, quando l'opponente sia un terzo che rivendichi la proprietà dei beni acquisiti dal curatore.
Corte di Cassazione, Sez.III civ, 05 settembre 2019, n. 22166 – Pres. Franco De Stefano, Rel. Marco Rossetti.
Giudizio di opposizione ex art 619 c.p.c. - Beni interessati all'esecuzione - Terzo che se ne professi proprietario – Proposizione nei confronti del debitore esecutato – Dichiarazione di fallimento – Interruzione del processo – Trasferimento dell'azione di accertamento in sede fallimentare – Rivendicazione della proprietà in concorso con gli altri creditori – G.D. - Decisione di accoglimendo tout court o rigetto - Possibile ammissione con riserva – Esclusione.
Il giudizio di opposizione, che un soggetto terzo che si professi proprietario dei beni interessati ad una procedura esecutiva., conclusasi a favore della creditrice esecutante, introduca ai sensi dell'art. 619 c.p.c., si deve ritenere volto solo all'accertamento dell'illegittimità dell'esecuzione e non anche all'accertamento di detto suo diritto, ragion per cui se nel corso dello stesso il debitore esecutato, che risulta esserne parte necessaria, venga dichiarato fallito, il processo dovrà essere dichiarato interrotto ai sensi dell'art. 43, terzo comma, L.F., e anche laddove venga riassunto da un qualunque interessato nei confronti della curatela potrà portare ad una sentenza meramente dichiarativa e non di condanna, inopponibile al fallimento, il cui unico scopo potrebbe essere quello di costituire un titolo da eventualmente farsi valere da parte del terzo o della creditrice esecutante nei confronti del fallito se questi dovesse tornare in bonis oppure se il bene oggetto dell'opposizione dovesse rimanere invenduto all'esito della chiusura del fallimento. A processo interrotto la pretesa del terzo a veder accertato il suo diritto sui beni nel frattempo acquisiti dal curatore alla procedura dovrà trasferirsi in sede fallimentare nel concorso con gli altri creditori, mediante proposizione di una domanda di rivendica della proprietà degli stessi da proporsi con ricorso al giudice delegato ai sensi dell'art. 93 L.F., che potrà o accoglierla tout court o rigettarla, ma che non potrà dar luogo ad un'ammissione con riserva in quanto questa è consentita nei soli casi previsti dall'art. 96, secondo comma L.F., tra i quali non rientra l'ipotesi che il giudice nutra dei dubbi circa la proprietà dei beni rivendicati. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%2023%20maggio%202019.pdf