Corte di Cassazione (16565/2018) - Rimessa effettuata con denaro proveniente dalla vendita del bene dato in pegno e revocatoria fallimentare.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
22/06/2018

Cassazione civile, sez. I, 22 Giugno 2018, n. 16565. Est. Campese.

Revocatoria fallimentare di rimessa in conto corrente – Rimessa con denaro proveniente dalla vendita di un bene costituito in pegno consolidatosi in favore della banca - Revocabilità – Sussistenza.

In tema di revocatoria fallimentare, la rimessa in conto corrente bancario effettuata con denaro proveniente dalla vendita di un bene costituito in pegno, ormai consolidatosi in favore della banca, è revocabile, ai sensi dell'art. 67 l. fall., non assumendo alcun rilievo la circostanza che il ricavato della vendita sia destinato a soddisfare un credito privilegiato, in quanto l'"eventus damni" deve considerarsi "in re ipsa", consistendo nella lesione della "par condicio creditorum" ricollegabile all'uscita del bene dalla massa in forza dell'atto dispositivo, e non potendosi escludere "a priori" il pregiudizio delle ragioni di altri creditori privilegiati, insinuati in seguito al passivo. (massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/22265.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: