Tribunale di Como – Presupposto necessario per il riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis, n.2, c.c. anche per più di due anni a favore dei prefessionisti che hanno svolto la loro attività a vantaggio del soggetto poi fallito.

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Data di riferimento: 
24/06/2019

Tribunale Ordinario di Como, Sez. I civ., 24 giugno 2019 – Pres. Paola Parlati, Rel. Alessandro Petronzi, Giud. Laura Serra.

Fallimento – Professionista – Attività iniziata da epoca antecedente il biennio – Compenso per tutto tale periodo - Richiesta del riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, c.c. - Unitarietà della prestazione -  Presupposto necessario.

Qualora le attività svolte da un professionista, per le quali lo stesso faccia richiesta del compenso dovutogli, siano iniziate in un momento anteriore di oltre due anni rispetto al momento in cui  viene formulata tale istanza o ne vengono determinati gli onorari,  non può trovare applicazione, per tutto il periodo interessato alla domanda e quindi per un periodo anche superiore ai due anni, il privilegio generale sui mobili ex art. 2751 bis, n. 2, c.c.,  a meno che le di lui prestazioni non risultino caratterizzate da unitarietà (emblematiche quelle spesso prestate dagli avvocati). Diversamente, in particolare se tali attività abbiano il carattere della ciclicità e della ripetitività (del tipo: impianto e tenuta contabilità ordinaria, formazione bilanci annuali, redazione dichiarazioni fiscali, assistenza societaria continuativa e generica) il privilegio deve essere necessariamente  circoscritto agli ultimi due anni. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/22324.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: