Corte di Cassazione (17834/2019) – Accordi di composizione della crisi e piano del consumatore che prevedano la dilazione pluriennale dei crediti ipotecari: ammissibilità. Ricorribilità in Cassazione avverso la contraria decisione del tribunale.

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Data di riferimento: 
03/07/2019

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 03 luglio 2019, n. 17834 - Pres. Francesco Antonio Genovese, Rel. Francesco Terrusi.

Crisi da sovraindebitamento – Procedimenti  di composizione  - Crediti anteriori – Scadenza -  Data dell'apertura della procedura – Effetto conseguente.

Crisi da sovraindebitamento – Procedimenti  di composizione  - Soddisfacimento del creditore ipotecario  - Art.  8, quarto comma, della legge n. 3 del 2012 -  Possibile moratoria fino ad una anno dall'omologazione – Proposta che preveda il rispetto della scadenza originaria – Possibile eccezione – Esclusione -  Conferma di quella regola.

Crisi da sovraindebitamento – Accordo di composizione  - Soddisfacimento del creditore ipotecario  - Art.  8, quarto comma, della legge n. 3 del 2012 -  Possibile moratoria fino ad una anno dall'omologazione – Durata superiore – Possibile previsione -  Analogia con la procedura concordataria – Ammissibilità – Presupposto necessario – Riconoscimento del diritto di voto.

Crisi da sovraindebitamento – Piano del consumatore - Pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca – Differimento oltre l'anno – Ammissibilità pur in assenza della possibilità del voto -  Tutela del creditore comunque assicurata – Previsione di altre forme di manifestazione di volontà.

Crisi da sovraindebitamento - Piano  del consumatore o  accordo di composizione – Tribunale – Rigetto dell'istanza – Rigetto del reclamo – Natura contenziosa del procedimento - Ricorribilità in Cassazione.

Sebbene la legge  n. 3 del 2012 non contenga un esplicito richiamo all'art. 55, secondo comma, legge fall., resta che la regola per cui tutti i crediti anteriori si considerano scaduti alla data dell'apertura della procedura deve trovare applicazione anche rispetto all'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ovvero al piano del consumatore, attesa la comune natura di procedure caratterizzate dal crisma della concorsualità, per quanto rivolte, l'accordo, agli imprenditori non fallibili, e il piano del consumatore, ai soggetti in condizione di insolvenza cd. civile. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

In materia di soddisfacimento del creditore ipotecario nel procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, la fattispecie di cui all'art. 8, quarto comma, della legge n. 3 del 2012 , che prevede, sia nel caso di accordo con continuità dell'attività d'impresa, sia nel caso di piano del consumatore, una possibile moratoria fino ad una anno dall'omologazione per il pagamento del creditore ipotecario, si deve ritenere che debba intendersi riferita anche all'ipotesi che il debitore si proponga di onorare il mutuo secondo le scadenze originariamente pattuite in sede di conclusione di quel contratto, e quindi, eventualmente, in un lasso di tempo superiore. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Si deve ritenere errato affermare che, ai sensi dell'art. 8, quarto comma, legge n. 3/2012, nella procedura di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento (come anche  nel caso del piano del consumatore) sia precluso al debitore di proporre una dilazione di pagamento del creditore ipotecario al di là della fattispecie di continuità d'impresa e al di là del termine di un anno previsto da quella disposizione, in quanto si deve ritenere che possano per analogia, se compatibili, essere trasfusi in detto ambito,  alla luce della conforme disciplina di cui agli artt. 7, primo comma e 11, secondo comma, di tale legge, i principi che la giurisprudenza della Suprema Corte ha enucleato in relazione al possibile contenuto della proposta di concordato, in particolare quello che, con riferimento all'omologo disposto dell'art. 186 bis, secondo comma, lettera c), L.F.,  prevede la possibilità di una dilazione pluriannuale del pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ferma  la condizione di assicurare loro necessariamente, quale contropartita in ragione della perdita economica conseguente al ritardo, il diritto di voto, così da garantire agli stessi la possibilità di valutare la convenienza a fronte di possibili alternative di soddisfacimento. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

La possibilità, in sede di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, di una dilazione pluriannuale del pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca  non può trovare ostacolo nel fatto che il piano del consumatore  non preveda la possibilità del voto, atteso che l'asimmetria può essere colmata,  in via interpretativa, nell'ambito delle regole che attengono a quel piano; regole che, per come formulate, non escludono la possibile rilevanza di libere e appropriate forme di manifestazione di volontà cui associare la tutela del creditore. (Pierluigi Ferrini - Riproduzioneriservata)

Si deve ritenere ammissibile il ricorso per Cassazione avverso il decreto di rigetto del reclamo proposto nei confronti del provvedimento con cui il tribunale, in composizione monocratica, abbia respinto l'istanza di omologazione del piano proposto dal consumatore nell'ambito della procedura di sovraindebitamento disciplinata dalla legge n. 3 del 2012, come integrata dalla legge n. 221 del 2012, in quanto provvedimento dotato del requisito della definitività, siccome non altrimenti impugnabile, e di quello della decisorietà, stante la natura contenziosa del procedimento. Tale orientamento è estensibile anche all'ipotesi di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, e ad esso va data  anche in tal caso continuità. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/22159.pdf

[con riferimento all'ultima massima, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 23 febbraio 2018 n. 4451  https://www.unijuris.it/node/3988  e Corte di Cassazione, Sez.Un., 28 dicembre 2016 n. 27073  https://www.unijuris.it/node/3132]

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: