Corte di Cassazione (11706/2018) – Società di capitali sottoposta a sequestro penale preventivo: domanda di concordato e iniziativa del P.M. volta alla dichiarazione di fallimento. Ruolo dell'amministratore sociale e di quello giudiziario.

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Data di riferimento: 
14/05/2018

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 14 maggio 2018, n. 11706 – Pres. Rosa Maria Di Virgilio, Rel. Alberto Pazzi.

Società di capitali – Sequestro preventivo penale dei beni – Sottoposizione – Istanza di fallimento -  Necessaria convocazione del solo dell'amministratore sociale – Custode giudiziario – Contradditore necessario – Esclusione.

Società di capitali – Sequestro preventivo penale dei beni – Sottoposizione – Dichiarazione di fallimento – Reclamo ex art. 18 L.F. - Amministratore giudiziario – Legittimazione.

Proposta di concordato preventivo – Udienza per la dichiarazione di inammissibilità – Partecipazione del P.M.  - Riscontro dello stato di insolvenza - Istanza di fallimento – Ammissibilità - Necessità di un formale ricorso da notificare al debitore – Rispetto di eventuali termini in caso di fissazione di una nuova udienza – Esclusione.

Proposta di concordato preventivo – Udienza per la dichiarazione di inammissibilità – Subprocedimento diretto alla declaratoria di fallimento – Iniziativa del P.M. -  Istanza non basata su nuovi profili -  Procedura unitaria – Rapporto processuale già formalizzato  - Debitore –  Contestazioni - Necessità dell'immediata proposizione.

Il sequestro preventivo penale dei beni di una società di capitali non rende  il custode giudiziario di tali beni contraddittore necessario nel procedimento diretto alla dichiarazione di fallimento, per la validità del quale è sufficiente la convocazione dell'amministratore della medesima società, che resta nella titolarità di tutte le funzioni non riguardanti la gestione del patrimonio. L'unico soggetto legittimato a contraddire rispetto ad un'istanza di fallimento, sia nella sede prefallimentare prevista dall' art. 15 legge fall., sia nell' ambito del procedimento complesso che si sviluppi a seguito della presentazione di una domanda di concordato a cui faccia seguito un' istanza di fallimento, è, infatti, soltanto l' imprenditore che, quale diretto protagonista della situazione di insolvenza denunciata, è il destinatario degli effetti che la declaratoria invocata mira a produrre, come dimostra il fatto che l' art. 15, comma 2, legge fall. prevede la sua sola convocazione quale legittimato passivo.  (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Stante che la sua funzione non si esaurisce nella custodia di quanto sottoposto alla misura cautelare, ma si estende all'esecizio di poteri gestori e di amministrazione, l'amministratore giudiziario dei beni e delle quote di una società di capitali sottoposta a sequestro preventivo ex art. 321 cod. proc. pen., nominato ai sensi dell' art. 104-bis disp.att. cod. proc. pen., è legittimato a proporre reclamo ex art. 18 L.F. avverso la sentenza dichiarativa di fallimento di quella società, in quanto  tale iniziativa non è riservata al solo debitore, unico possibile contradditore rispetto all'istanza di fallimento, ma è riconosciuta, oltre che, in relazione ad eventuali contestazioni di reati e ad eventuali azioni di resonsabilità, iure proprio all'amministratore sociale, anche a qualunque altro interessato. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Il P.M., informato della proposta di concordato preventivo ai sensi dell' art. 161, comma 5, L.F., partecipa, rassegnando le proprie conclusioni orali, ordinariamente al procedimento che ne consegue mediante la presenza in udienza, ivi compresa quella  fissata dal Tribunale ai fini della declaratoria di inammissibiltà della domanda. In tale eventualità è legittimato, in ragione della ritenuta insolvenza dell' imprenditore, di cui è venuto a conoscenza a seguito della partecipazione alla procedura concordataria, a formulare da subito istanza di fallimento, senza che vi sia la necessità, salva l'ipotesi in cui adduca, in sede di richiesta e a dimostrazione dello stato di insolvenza, elementi ulteriori rispetto a quelli già acquisiti al procedimento, che questa sua  iniziativa  si traduca in un formale ricorso da notificare al debitore in vista di un'udienza ex art. 15 L.F., e senza il necessario rispetto del termine di 15 giorni previsto da quella disposizione laddove il tribunale ritenga di rinviare ad altra udienza l'esame delle istanze di fallimento. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Il debitore, nel corso dell'udienza ex art. 162, secondo comma, L.F., volta alla pronuncia di inammissibilità della domanda di concordato da lui proposta, in mancanza di profili di novità posti a fondamento dell'istanza di fallimento presentata in quel contesto dal P.M., è tenuto a contrastare fin da subito la richiesta avanzata nei suoi confronti. Ciò in quanto il subprocedimento diretto alla declaratoria di fallimento, che si apre all'esito della dichiarazione di inammissibilità della proposta di concordato, si inserisce nell'ambito di una procedura unitaria, nella quale il debitore ha già formalizzato il rapporto processuale innanzi al Tribunale e il cui eventuale sbocco nella dichiarazione di fallimento deve essergli ritenuto noto sin dal momento della presentazione del ricorso per l'ammissione alla procedura minore. (Pierluigi Ferrini – Riproduzioe riservata)

 http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/22185.pdf

[con riferimento alla terza massima, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 13 aprile 2017 n. 9574 https://www.unijuris.it/node/3407]   

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: