Tribunale di Perugia – Opposizione all'omologazione di concordato preventivo: soggetti legittimati a proporla e verifica da parte del tribunale della sua ammissibilità e e fondatezza.
Tribunale di Perugia, Sez. III civ. - Ufficio Fall., 05 luglio 2019 – Pres Re. Umberto Rana, Giud. Arianna De Martino e Giulia Maria Lignani.
Concordato preventivo – Opposizione all’omologazione – Proposizione - Tribunale - Verifica dell’ammissibilità e fondatezza - Riscontro necessario - Contenuto della contestazione – Ininfluenza.
Concordato preventivo – Opposizione all’omologazione – Proposizione – Creditori aderenti – Soggetti non legittimati – Creditori “dissenzienti” - Voto contrario – Espressione solo nei venti giorni successivi all’adunanza – Ammissibilità - Legittimazione a contraddire.
Concordato preventivo – Opposizione all’omologazione – Proposizione – Altri possibili legittimati – Soggetti da considerarsi “interessati” - Qualificazione - Costituzione consentita.
Concordato preventivo – Opposizione all’omologazione – Proposizione – Termine di dieci giorni prima dell’udienza - Tassatività – Esclusione.
Ogni qual volta taluno dei creditori sollevi formale opposizione all'omologa di una proposta di concordato, il Tribunale, a prescindere dal contenuto della contestazione, deve pronunciarsi sulla stessa verificando dapprima l'ammissibilità dell'opposizione e poi la sua fondatezza. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
In linea generale ed astratta, in punto di legittimazione ed interesse ad opporsi all’omologa del concordato, deve ritenersi che l’unico soggetto cui sono inibite contestazioni di sorta è il creditore che nel corso dell'adunanza ex art. 174 L.F., ha espresso volto favorevole, con ciò approvando il progetto di risanamento della crisi d’impresa predisposto dall’imprenditore. Per "creditore dissenziente", che in quanto tale ex art. 180, secondo comma, L.F. è legittimato a proporre opposizione deve infatti intendersi colui che ha manifestato all’adunanza (o anche prima) e comunque anche nel termine di 20 giorni dalla stessa, la sua contrarietà alla proposta ed al piano concordatario. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Rientrando tutti nella residuale categoria degli “altri interessati”, parimenti richiamata dall’art. 180, secondo comma, L.F., sono legittimati a partecipare e a costituirsi nel giudizio di omologa per provocare un controllo sulla regolarità della procedura e delle votazioni, sulla permanente sussistenza dei presupposti di ammissibilità, sulla fattibilità giuridica e\o economica, ed altresì a dedurre su aspetti afferenti la singola posizione (senza però estendere il thema decidendum sino a ricomprendere le valutazioni sulla convenienza economica, collettiva o anche singolare), anche i dissenzienti tardivi (ossia coloro che manifestano il loro voto contrario oltre i venti giorni), i creditori che hanno manifestato in modo invalido il proprio dissenso, gli astenuti ed i dissenzienti appartenenti ad una classe aderente al concordato. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Il termine di dieci giorni prima dell’udienza di omologazione di una proposta di concordato, entro il quale l'art. 180, secondo comma L.F. prevede possa, con la memoria di costituzione, essere proposta opposizione, non viene qualificato come perentorio né è prevista alcuna sanzione in caso di inosservanza dello stesso per cui deve ritenersi ammissibile una costituzione-opposizione formulata anche qualche giorno prima ovvero alla stessa udienza fissata per l’omologazione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/22173.pdf
[con riferimento alla prima massima cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. I, 18 giugno 2018, n. 16065 https://www.unijuris.it/node/4309 ; con riferimento alla seconda: Cassazione civile, Sez. I, 30 gennaio 2017, n. 2227 https://www.unijuris.it/node/3246]