Corte di Cassazione (4202/2018) – Dichiarazione di inefficacia della concessione di un mutuo ipotecario volto ad azzerare una precedente esposizione debitoria. Possibilità di revoca della sola costituzione di ipoteca.

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Data di riferimento: 
21/02/2018

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 21 febbraio 2018, n. 4202 – Pres. Antonio Didone, Rel. Massimo Ferro.

Fallimento - Mutuo ipotecario – Stipula – Scopo – Ripianamento di precedente situazione debitoria del mutuatario  - Revocabilità dell'intera operazione.

Ipoteca accessoria ad un mutuo – Debito chirografario preesistente - Garanzia costituita a garanzia di quello – Ipotesi di negozio indiretto -  Fallimento del mutuatario – Revocabilità dell'ipoteca -  Creditore mutuante – Somma erogata per il mutuo - Insinuazione al passivo – Ammissibilità.

È revocabile, ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 2), l.fall., e in ogni caso ex art. 67, comma 2, l.fall., la rimessa conseguente alla concessione di un mutuo garantito da ipoteca destinata a ripianare uno scoperto di conto, laddove il mutuo ipotecario e il successivo impiego di una somma siano inquadrabili in un'operazione unitaria posta in essere in funzione dell'azzeramento della preesistente esposizione debitoria del mutuatario. Ne consegue che il curatore, ricorrendone i presupposti, può impugnare l'intera operazione per farne dichiarare l'inefficacia, in quanto diretta, per un verso, a estinguere con mezzi anormali le precedenti obbligazioni gravanti sul beneficiario delle somme mutuate, per altro verso, a costituire una garanzia per detti debiti preesistenti, dovendosi riconoscere l'utilità della banca non nella contrazione del mutuo fondiario in sé ma nel suo impiego come fattore ristrutturativo di un passivo almeno in parte e consistentemente diverso, essendo, tuttavia, il Tribunale tenuto ad accertare, a fronte di specifica deduzione della mutuante, se una parte del finanziamento potesse essere destinata ad una nuova sovvenzione invece che al consolidamento del passivo. (Massima ufficiale)

Qualora venga dichiarata la revoca ex art. 67 I.fall. dell'ipoteca, accessoria ad un mutuo, che integri in concreto una garanzia costituita per un debito chirografario preesistente, la pronuncia non comporta necessariamente l'esclusione dall'ammissione al passivo di quanto erogato per il suddetto mutuo, essendo l'ammissione incompatibile con le sole fattispecie della simulazione e della novazione, e non anche con quella del negozio indiretto, poiché, in tal caso, la stessa revoca dell'intera operazione - e, quindi, anche del mutuo - comporterebbe pur sempre la necessità di ammettere al passivo la somma (realmente) erogata in virtù del mutuo revocato, e ciò in quanto all'inefficacia del contratto conseguirebbe la necessità della restituzione delle somme effettivamente erogate al mutuante, sia pure in moneta fallimentare. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/22119.pdf

[cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. I,  29 febbraio 2016, n. 3955   https://www.unijuris.it/node/3940; con riferimento in particolare alla seconda massima, cfr. anche: Cassazione civile, Sez. I, 28 gennaio 2013, n. 1807 https://www.unijuris.it/node/1917]

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
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