Tribunale di Bergamo – Può comportare l'esistenza di una società di fatto e il fallimento anche del socio illimitatamente responsabile lo svolgimento di un’attività in comune tra una s.r.l., già dichiarata fallita, ed un'impresa individuale.
Tribunale di Bergamo, 05 dicembre 2018 – Giud. Elena Gelato
Fallimento di una S.r.l. - Partecipazione ad una società di persone – Esistenza di una (super)società di fatto tra tali soggetti – Socio illimitatamente ressponsabile - Dichiarazione di fallimento in estensione – Ammissibilità.
Seppure esuli dalla portata letterale dell'art. 147, quinto comma L.F., che contempla il fallimento in estensione di una società occulta che si accerti essere stata costituita tra un imprenditore individuale fallito ed altri soci occulti, si può ipotizzare che risulti rilevante, in presenza di elementi di giudizio, gravi, precisi e tra loro concordanti, anche lo svolgimento di un’attività in comune da parte di una s.r.l., già dichiarata fallita, e di un' impresa individuale, dato che ciò comporta l’esistenza di una (super)società di fatto tra tali soggetti o quantomeno l’apparente sussistenza di un simile soggetto di fronte ai terzi, il che è comunque rilevante, oltre che agli effetti di cui all’art. 2297 c.c., anche ai fini della dichiarazione di fallimento anche del socio illimitatamente responsabile. Può infatti ritenersi ammissibile la partecipazione di una società di capitali ad una società di persone, quale è per definizione quella di fatto, non essendo esigibile in tale ipotesi il rispetto dell’art. 2361, secondo comma, c.c., dettato per le società per azioni, né la preventiva decisione autorizzativa dei soci ex art. 2479, secondo comma, n. 5) c.c., quantomeno nelle ipotesi [quale è quella di specie] in cui l’assunzione della partecipazione non comporti un significativo mutamento dell’oggetto sociale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/21907
[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., n. 1095 del 21 gennaio 2016 https://www.unijuris.it/node/2770]