Tribunale di Pesaro – Domanda di liquidazione dei beni ex art. 14 ter L. 3/2012: diritto del sovraindebitato richiedente di trattenere, nei limiti di legge, la sua pensione, malgrado il coniuge benefici di analogo trattamento.
Tribunale di Pesaro, 13 maggio 2019 – Pres. Flavia Mazzini, Rel. Lorenzo Pini, Giud. Antonella Marrone.
Stato di sovraindebitamento – Debitore pensionato - Non titolarità di altri redditi propri – Domanda di liquidazione del patrimonio – Diritto al sostentamento - Pensione liquidabile solo nei limiti di legge – Coniuge titolare di altra pensione – Irrilevanza.
Stante che, in presenza di una domanda di liquidazione del proprio patrimonio formulata da un debitore in stato di sovraindebitamento ex art. 14 ter della L. 3/2012, risulta necessario bilanciare, da un lato, la necessità che allo stesso sia consentito di usufruire di quanto necessario e opportuno al suo sostentamento e, dall'altro, quella di evitare che una tale misura si riveli tuttavia eccessiva, finendo per rappresentare un ingiustificato privilegio per la parte sottoposta alla procedura ed una immotivata compressione dei diritti dei creditori, si deve ritenere che possa riconoscersi al soggetto sovraindebitato, nel rispetto dei limiti di impignorabilità di cui all'art. 545 c.p.c, come richiamato dal comma 6, lettera a) dell'art. 14 ter, il diritto a trattenere per sè, ai sensi del disposto di detto comma, lettera b), la pensione di cui è titolare, e ciò a prescindere dai trattamenti pensionistici di cui goda contestualmente il proprio coniuge [nello specifico, il tribunale ha infatti ritenuto che, nel mentre è consentito di ricomprendere all'interno del patrimonio liquidabile del debitore, richiedente l'ammissione a quella procedura, anche la sua intera pensione laddove lo stesso sia titolare anche di altri proventi, suoi personali, che ne consentano ciononostante il sostentamento, si possa , viceversa, includervi solo una percentuale della sua pensione qualora abbia diritto, oltre a questa, unicamente all'assistenza ex art. 143 c.c., che gli derivi dalla sua qualità di coniuge di soggetto a sua volta possessore di redditi]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)