Corte di Giustizia dell'Unione Europea – Necessità che risulti sufficientemente provato il fatto che l'intervento di sostegno effettuato da un consorzio tra banche a favore di una consociata costituisca un'ipotesi di aiuti di stato.
Corte di Giustizia UE, Sez. Terza ampliata, 19 marzo 2019 ,cause riunite T98/16, T196/16 e T198/16 – Pres. S. Frimodt Nielsen.
FITD - Consorzio tra banche – Intervento di sostegno a favore di una consociata – Utilizzo di fondi statali – Dimostrazione necessaria – Avallo della Banca d'Italia – Prova insufficiente - Possibile utilizzo di fondi esclusivamente privati.
Deve considerarsi irrilevante, al fine di escludere che l'intervento di sostegno effettuato da un consorzio tra banche a favore di una consociata per coprirne il deficit patrimoniale possa essere stato operato utilizzando fondi esclusivamente privati e non risorse statali, il fatto che lo statuto di quella associazione sia stato stato approvato dalla Banca d’Italia e che questa, ai sensi dell’articolo 96 ter, primo comma, lettera a), del Testo Unico Bancario, abbia avallato quell'intervento, in quanto circostanze rientranti nell'ambito dei normali compiti di sorveglianza prudenziali ad essa istituzionalmente demandati. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://bancheclienti.ilcaso.it/sentenze/ultime/21966/bancheclienti
[Nello specifico, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha annullato la decisione della Commissione Europea per non aver sufficientemente dimostrato che l’intervento di sostegno effettuato in quel caso dal FITD, Fondo interbancario di tutela dei depositi, a favore di Banca Tercas fosse da qualificare come aiuto di stato ai sensi dell’art. 107, paragrafo 1, del TFUE, in quanto tale da considersi incompatibile col mercato interno.
FITD, consorzio di diritto privato italiano di tipo mutualistico istituito tra banche per il perseguimento di interessi comuni, ha infatti facoltà di intervenire a favore dei suoi membri, non solo obbligatoriamente, in esecuzione di un mandato pubblico, a titolo di garanzia legale dei depositi dei depositanti, quando una delle consociate è oggetto di liquidazione coatta amministrativa, ma anche preventivamente e facoltativamente se, sussistendo prospettive di risanamento della consociata, tale intervento consenta di ridurre gli oneri che potrebbero derivare ai membri del consorzio in caso di liquidazione coatta amministrativa di quella banca].