Tribunale di Milano – Legittimazione di un socio o di un imprenditore individuale, dichiarati falliti, a richiedere il fallimento in estensione dei soci illimitatamente responsabili di società cui l'impresa risultava riferibile.
Tribunale di Milano, Sez. II civ., 16 maggio 2019 – Pres. Irene Lupo, Rel. Sergio Rossetti, Giud. Luisa Vasile.
Socio o imprenditore individuale – Dichiarazione di fallimento - Impresa riferibile ad una società palese o di fatto - Soci illimitatamente responsabili - Fallimento in estensione – Ammissibilità - Limite – Legittimazione del richiedente – Rispetto dei criteri ordinari ex art. 6 L.F.
Il debitore fallito, di per sé non ha altra legittimazione processuale che quella di fare accertare, nel caso di società irregolare, che l’attività economica era riferibile non ad un imprenditore individuale, ma bensì ad uno collettivo chiedendo l’estensione del fallimento ai soci illimitatamente responsabili, mentre non ha la legittimazione a richiedere il fallimento di una diversa entità (in tesi una società di fatto) che, in un tempo antecedente alla dichiarazione di fallimento, avrebbe gestito l’impresa, residuando per la dichiarazione di fallimento di questa gli ordinari criteri di legittimazione di cui all’art. 6 l.f.(Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/21854.pdf
[cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. I, 06 marzo 2017, n. 5520 https://www.unijuris.it/node/4105]