Tribunale di Rimini – Socio di società di persone avente debiti personali e sociali: ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento dell’accordo ex L. 3/2012.

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Data di riferimento: 
09/03/2019

Tribunale di  Rimini, Sez. Civile, 9 marzo 2019 – G.D. Francesca Miconi.

Crisi da sovraindebitamento –  Socio  – Debiti sociali – Debiti personali –Accordo con i creditori – Ammissibilità.

Si deve considerare in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 della legge 3/2012 per accedere alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento mediante accordo con i creditori, il debitore che intenda in tal modo ristrutturare sia i propri debiti personali, sia i debiti derivanti dalla sua qualifica di socio illimitatamente responsabile di una società di persone, e ciò in quanto lo stesso non è imprenditore commerciale, essendo assoggettabile a fallimento non in via autonoma e diretta  e il suo fallimento può essere dichiarato solo per estensione ex art. 147 L.F., ed in quanto non si può pretendere da lui che, per ottenere l'esdebitazione, debba  attendere la eventuale dichiarazione di fallimento della società di cui fa parte. L’ammissibilità dell'accesso alla procedura di accordo ex l. 3/2012 va confermata anche se la società di cui il debitore è socio illimitatamente responsabile abbia predisposto un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art 182 bis L.F., posto che quest’ultimo non è idoneo a risolvere l’indebitamento del socio illimitatamente responsabile, ai fini della sua esdebitazione, poiché non può riguardare i debiti personali dello stesso, sia di natura consumeristica sia derivanti da prestazione di garanzie in favore di altre società. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/21825.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: