Corte di Cassazione (12863/2019) – Creditore pignoratizio, liquidazione anticipata del bene e canone di buona fede.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
14/05/2019

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 14 maggio 2019, n. 12863 – Pres. Antonio Didone, Rel. Aldo Angelo Dolmetta.

Creditore garantito – Bene ricevuto in pegno – Progressivo deterioramento  Vendita anticipata  Obbligo di attivarsi in tal senso – Inerzia protratta – Comportamento contrario al canone della buona fede – Sollecito del costituente  Mancata considerazione – Qualifica rivestita dal creditore – Situazioni da prendere in considerarzione – Ipotesi di responsabilità per danni aggravata.

A prescindere da quanto disposto dall'art. 2795 c.c., circa la facoltà, per il creditore di procedere, al fine del mantenimento di una garanzia efficiente in relazione all'entità del suo credito, su autorizzazione del giudice, alla vendita anticipata del bene ricevuto in pegno, si deve ritenere che  il canone generale della buona fede oggettiva  di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. non possa  non imporre allo stesso creditore garantito, anche  in ragione del generale dovere di custodia che su di lui  già incombe ai sensi dell'art. 2790 c.c., di prendere in considerazione  la necessità di una tempestiva liquidazione del bene pignorato, laddove il rischio di un suo deterioramento venga sensibilmente a manifestarsi in modo oggettivo, e ciò specialmente, ma non esclusivamente, laddove sia stato, in presenza di un pericolo di quel tipo, sollecitato a farlo dal soggetto datore del pegno che si sia reso conto del protratto comportamento inerte del creditore e tema di dover conferire in garanzia anche altri suoi beni.  Il rispetto del canone  di buona fede oggettiva  deve a maggior ragione ritenersi cogente, ai sensi del disposto dell'art. 1176, secondo comma, c.c., in ragione della particolare diligenza professionale cui è tenuto, considerando la particolare qualifica soggettiva rivestita,  il creditore  (banca, intermediario finanziario ecc..) la cui  garanzia sia rappresentata da strumenti quotati nel mercato finanziario il cui valore si stia gradatamente deteriorando. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/21753.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: