Tribunale di Trani – Improrogabilità del termine di non oltre sessanta giorni per il deposito dell'accordo, laddove non ancora perfezionato, di ristrutturazione dei debiti e dell'attestazione del professionista.
Tribunale di Trani, Area commerciale e fallimenti, 17 luglio 2018 – Pres. Rel. Giuseppe Rana, Giudici Alberto Binetti e Giuseppe Gustavo Infantini.
Accordo di ristrutturazione dei debiti – Formalizzazione non ancora avvenuta – Fase delle trattative - Imprenditore in crisi - Deposito di bozza della proposta – Azioni esecutive – Istanza di sospensione – Tribunale - Verifica e pronuncia del divieto di inizio o prosecuzione di dette azioni – Fissazione di un termine per il deposito dell'accordo – Perentorietà – Eccezionalità della limitazione imposta ai creditori.
Si deve ritenere perentorio il termine di non oltre sessanta giorni concesso, in pendenza delle trattative e prima della formalizzazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, ai sensi del settimo comma dell'art. 182 bis L.F., all'imprenditore in stato di crisi dal tribunale, entro il quale lo stesso dovrà procedere, a norma del primo comma, al deposito di detto accordo e della relazione redatta dal professionista, stante che il divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive o di acquisire titoli di prelazione, se non concordati, come contestualmente disposto dal tribunale nel corso dell'udienza fissata per riscontrare la sussistenza dei presupposti per pervenire ad un accordo, deve essere necessariamente limitato nel tempo, in quanto nel sistema vigente gli effetti protettivi anticipati (ossia concessi prima dell'ammissione) connessi con procedure di composizione negoziata della crisi hanno sempre natura eccezionale e risultano prorogabili solo dove previsto dalla legge, come nel caso contemplato dall'art. 161, sesto comma, L.F. di ricorso per concordato in bianco . (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)