Corte di Cassazione (2658/2019) - Decorrenza del termine per la riassunzione dei processi che si siano interrotti automaticamente a seguito dellla dichiarazione di fallimento di una delle parti.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 30 gennaio 2019 n. 2658 – Pres. Stefano Schirò, Rel. Mauro Di Marzio.
Processo in corso – Fallimento di una delle parti – Interruzione automatica – Riassunzione – Termine iniziale.
In caso di interruzione automatica del processo determinata dalla dichiarazione di fallimento di una delle parti, il termine per la riassunzione di cui all'art. 305 c.p.c. decorre dalla dichiarazione o notificazione dell'evento interruttivo secondo la previsione dell'art. 300 c.p.c., ovvero, se anteriore, dalla conoscenza legale di detto evento procurata dal curatore del fallimento alle parti interessate (Principio di diritto) [ad avviso della Suprema Corte tale soluzione si accorda infatti con la ratio «acceleratoria» posta a base dell'art. 43 della legge fallimentare, giacché consente al curatore di abbreviare lo stato di quiescenza dei processi di cui era parte il fallito, mentre la soluzione opposta, di ritenere necessario che detta conoscenza sia offerta alla controparte dal difensore della parte colpita dall'evento, produrrebbe l'effetto di porre totalmente nel nulla l'intento che il legislatore ha inteso perseguire] (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata).
[cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. Lavoro, 07 marzo 2013 n. 5650 https://www.unijuris.it/node/1837 e Sez. VI, 15 settembre 2017 n. 21375 https://www.unijuris.it/node/3721]