Tribunale di Bergamo – Inefficacia del sequestro preventivo per equivalente dei beni disposto dal GIP nei confronti dell'indagato dopo la di lui dichiarazione di fallimento.

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Data di riferimento: 
03/02/2019

Tribunale Ordinario di Bergamo, Sez. II civ., Fallimentare e delle Esecuzioni forzate, 03 febbraio 2019 – Giudice Delegato Laura De Simone.

Fallimento – Azienda del fallito - GIP – Sequestro preventivo per equivalente – Misura decisa in corso di procedura -   Beni  da considerarsi nella disponibilità del curatore – Indagato – Perdita del potere di fatto sugli stessi – Inefficacia della misura cautelare – Progetto di reparto – Inclusione di quei beni - Ammissibilità.

Dal momento che le cautele reali penali disposte dal GIP ex art. 321, secondo comma, c.p.p. e art. 12 bis del D.Lgs. 74/2000 esigono per produrre effetti che l'indagato abbia un reale potere di fatto sui beni che ne sono oggetto e che l'art. 42 L.F. individua nella declaratoria di fallimento il momento in cui la curatela acquisisce in luogo del fallito la disponibilità dei di lui beni, si deve ritenere che non possa produrre effetto il sequestro preventivo per equivalente dell'azienda del fallito, eseguito dalla Guardia di Finanza alla presenza del curatore, laddove  venga disposto dopo la dichiarazione di fallimento, onde i beni che a quell'azienda si riferiscono possono essere regolarmente inseriti nel progetto di riparto a favore dei creditori. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/21255/CrisiImpresa

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: