Corte di Cassazione (1260/2019) - Concordato preventivo e vincolo di destinazione precedentemente costituito e trascritto ex art. 2645 ter c.c. sul patrimonio del debitore: meritevolezza ed effetti dell'iniziativa.

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Data di riferimento: 
18/01/2019

Corte di Cassazione, Sez. III civ., 18 gennaio 2019 n. 1260 - Pres. Uliana Armano, Rel. Anna Moscarini

Concordato preventivo – Patrimonio del proponente – Vincolo di destinazione anteriormente costituito – Meritevolezza – Iniziativa volta tutela dei creditori concordatari.

Deve ritenersi certamente meritevole di tutela il fine perseguito dall’impresa che, anteriormente al deposito del ricorso per concordato preventivo, costituisca sul patrimonio un vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. al fine di consentire la soddisfazione proporzionale dei creditori non muniti di cause di prelazione. Detta iniziativa consente, infatti, la conoscibilità dello stato di crisi e preserva il patrimonio da eventuali atti di distrazione o da iniziative destinate ad avvantaggiare solo alcuni creditori in pregiudizio degli altri ed è, inoltre, volta ad impedire che, ex art. 167 L.F., possano, dopo la proposizione del concordato, sorgere nuovi crediti nei confronti del proponente, che non siano crediti del concordato. In tal senso, laddove l'atto istitutivo di detto vincolo risulti trascritto, in sintonia col disposto dell'art. 168, terzo comma, ultima parte, L.F.,  non ha alcuna efficacia  neppure l'ipoteca giudiziale successivamente iscritta, a seguito dell'esercizio di un'azione esecutiva,  su beni immobili facenti parte di quel patrimonio, a garanzia di un debito che risulti estraneo allo scopo  dell'atto di destinazione.  (Pierluigi Ferrini -  Riproduzione riservata)

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: