Corte di Cassazione (25687/2018) - Legittimazione diretta del fallito all'esperimento nei confronti del curatore dell'azione di responsabilità ex art. 38 L.F. e di quella risarcitoria dei danni ex art. 2043 c.c. : presupposti.
Corte di Cassazione, Sez. II civ., 15 ottobre 2018 n. 25687 – Pres. Vincenzo Correnti, Rel. Antonio Scarpa.
Fallimento – Curatore – Doveri del suo ufficio - Inadempimento - Revoca - Fallito – Azione di responsabilità ex art. 38 L.F. - Legittimazione diretta - Inerzia del nuovo curatore – Condizione necessaria – Curatore anche non revocato – Compimento di fatti illeciti - Danni non incidenti sul patrimonio fallimentare – Fallito - Azione risarcitoria extracontrattuale – Ammissibilità nei limiti della non intervenuta prescrizione – Sospensione ex art. 2941 n. 6 c.c. - Inapplicabilità.
La legittimazione diretta del fallito alla proposizione dell'azione ex art. 38 l. fall. contro il curatore revocato è configurabile solo nel caso di ingiustificata inerzia del nuovo curatore, essendo di regola legittimata a tale azione solo la massa dei creditori. Nei confronti del curatore, anche non revocato, il fallito è tuttavia sempre legittimato a richiedere, per fatti illeciti che non incidano sul patrimonio fallimentare, il risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c., il cui termine prescrizionale decorre dalla produzione del danno e non resta sospeso ai sensi dell'art. 2941 n. 6 c.c., poiché tale disposizione si riferisce a fattispecie di responsabilità nascente dall'amministrazione del patrimonio altrui, non applicabile al rapporto in questione non compreso nell'attività fallimentare. (Nella specie la S.C., ha confermato la decisione della corte d'appello che, ritenuta improponibile l'azione ex art. 38 l. fall. da parte del fallito nei confronti del curatore revocato, non avendo ravvisato inerzia da parte del nuovo curatore - che aveva assunto tale decisione dopo avere valutato le risultanze di un parere legale - diversamente qualificando l'azione proposta quale domanda ex art. 2043 c.c., ne aveva dichiarato la prescrizione, ritenendo non applicabile alla specie l'ipotesi di sospensione prevista dall'art. 2941 n. 6 c.c.). (Massima ufficiale)