Corte di Cassazione (277/2019) – Revocatoria di rimesse in conto corrente: irrilevanza della distinzione tra rimessa solutoria e ripristinatoria, criterio del massimo scoperto e saldo infragiornaliero.

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Data di riferimento: 
09/01/2019

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 09 Gennaio 2019, n. 277 – Pres. Carlo De Chiara, Rel. Massimo  Falabella.

Fallimento – Rimesse in conto corrente bancario  -  Revocabilità -   Periodo sospetto - Esposizione debitoria – Riduzione  consistente e durevole  - Criterio rilevante – Natura ripristinatoria o solutoria della rimessa – Criterio non più valido.

Fallimento  -  Rapporti di conto corrente bancario  - Esposizione debitoria –  Atti estintivi - Riduzione consistente e durevole – Revocabilità – Periodo sospetto – Massimo saldo passivo – Apertura del concorso - Saldo negativo  del conto – Differenza - Massimo della pretesa restitutoria  – Totale delle rimesse revocabili - Ulteriore limite.

Fallimento  -  Rapporti di conto corrente bancario  - Stesso giorno - Rimesse solutorie –  Operazioni di segno  opposto – Effettuazione – Istanza di revoca infragiornaliera -   Anteriorità  - Accertamento necessario – Mancanza di prova – Priorità degli accredi rispetto agli addebiti -  Criterio  da adottarsi.

Ai fini della revocabilità, per come disciplinata, a seguito dell’intervento del D.L. n. 35/2005, convertito in L. n. 80/2005, dall’art. 67, comma 3, lett. b), L.F., è irrilevante che la rimessa posta in essere dal correntista fallito sia da qualificare ripristinatoria o solutoria e cioè che afferisca a conto passivo o a conto scoperto, in quanto quel che rileva è unicamente la consistenza e durevolezza degli effetti estintivi dell’esposizione debitoria. E’ pertanto possibile che la rimessa diretta a ripianare l’esposizione debitoria del conto passivo sia revocabile ed è possibile, all’inverso, che la rimessa attuata su conto scoperto non lo sia, non comportando essa un rientro durevole, perché neutralizzata da riutilizzi dell’importo da parte del correntista stesso. (Francesco Gabassi - Riproduzione riservata)

L’art. 70, comma 3, L.F. costituisce un limite oggettivo all’obbligo di restituzione, che viene in considerazione una volta che siano individuate le singole rimesse revocabili, in quanto aventi carattere di consistenza e durevolezza. Ne discende, inoltre, che l’adozione del criterio del massimo scoperto (differenza tra la massima esposizione debitoria nel periodo sospetto ed il saldo negativo del conto al momento dell’apertura del concorso) non può mai portare alla quantificazione di una prestazione restitutoria eccedente l’effettivo importo delle rimesse revocabili e cioè di quelle rimesse che hanno ridotto in maniera consistente e durevole il saldo a debito del correntista. Per questa ragione l’organo giudicante deve prendere in considerazione necessariamente le operazioni incidenti sul conto a seguito della rimessa di cui è stata domandata la revoca e ciò al fine di apprezzare la durevolezza della riduzione dell’esposizione debitoria dipendente da essa, pervenendo così all’individuazione della somma oggetto di revocatoria. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata).

In tema di revocatoria delle rimesse in conto corrente bancario effettuate da un imprenditore poi dichiarato fallito, nel caso di plurime operazioni di segno opposto nella stessa giornata in cui appaia uno scoperto di conto, il fallimento che chieda la revoca di rimesse aventi carattere solutorio in relazione allo stato infragiornaliero e non al saldo di giornata, ha l’onere di dimostrare la cronologia dei singoli movimenti, cronologia che non può essere desunta dall’ordine delle operazioni risultanti dall’estratto conto ovvero dalla scheda di registrazione contabile in quanto tale ordine non corrisponde necessariamente alla realtà e sconta i diversi momenti in cui, secondo le tipologie delle operazioni, vengono effettuate le registrazioni sul conto. Di conseguenza, è onere del curatore provare la cronologia dei singoli movimenti, quale circostanza che incide sulla prove dell’esistenza di uno degli elementi costitutivi della domanda, vale a dire l’esistenza di un atto avente carattere solutorio sicché in mancanza di prova devono intendersi effettuati prima gli accrediti e poi gli addebiti. [Nel caso di specie l’istituto di credito ricorrente lamentava la circostanza che la Corte d’Appello aveva impropriamente determinato il saldo infragiornaliero anteponendo un addebito ad un accredito]. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata) 

[con riferimento a quest’ultima massima, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 29 marzo 2016 n. 6042 https://www.unijuris.it/node/2842]

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/21101.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: