Tribunale di Prato – Fallimento: dovere per il conservatore dei registri immobiliari di ottemperare all'ordine del G.D. di cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sui beni di cui si sia disposta la vendita.

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Data di riferimento: 
03/09/2018

Tribunale di Prato, Sez. Unica Civile, 03 settembre 2018 – Pres. Rel. Maria Novella Legnaioli, Giud. Michele Sirgiovanni e Manuela Granata.

Fallimento – Vendita dei beni – Procedura competitiva – Aggiudicazione – Pagamento del prezzo – Giudice delegato – Trascrizioni o iscrizioni - Ordine di cancellazione  - Definitività - Conservatore dei registri immobiliare – Dovere di provvedervi immediatamente.

Fallimento – Vendita dei beni – Giudice delegato – Decreto di trasferimento - Trascrizioni o iscrizioni - Ordine di cancellazione  - Effetti protettivi dei creditori – Mantenimento. 

Il decreto di trasferimento, ex art. 586 c.p.c., all'aggiudicatario del bene espropriato, che  definisce la fase liquidatoria, non può essere equiparato ai provvedimenti giurisdizionali suscettibili di produrre giudicato e, ai sensi dell'art.2884 c.c., quale "altro provvedimento emesso dall'autorità competente" diverso dalle sentenze, va considerato "definitivo". Alla luce di ciò, in particolare,  anche il decreto del giudice delegato, come emesso in sede fallimentare una volta eseguita la vendita dei beni immobili e degli altri beni iscritti nei pubblici registri, che ai sensi dell'art. 107, secondo comma, L.F. si sia svolta secondo le disposizioni del codice di procedura civile, si deve considerare immediatamente esecutivo non essendo impugnabile ma semmai assoggettabile a reclamo. Vieppiù in quanto l'art. 108, secondo comma, L.F. subordina "la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo” al solo versamento del prezzo e non al decorso del tempo per l’impugnazione ed in quanto, ai sensi dell'art. 2929 c.c.,  anche le nullità antecedenti la vendita  non risultano opponibili agli aggiudicatari [nel caso specifico, il tribunale, decidendo del ricorso proposto ai sensi dell'art. 2888 c.c. dal professionista delegato, ex art.591 bis c.p.c., alla vendita dei beni, ha riconosciuto che illegittimamente il conservatore dei registri immobiliari avesse, adducendo l’impugnabilità di quel provvedimento con reclamo ex art. 26 L.F., rifiutato di annotare l’ordine, emesso dal giudice dell'esecuzione, di cancellazione delle formalità pregiudizievoli (iscrizioni e trascrizioni) gravanti sui beni oggetto della vendita, come eseguita dal curatore a favore dell'aggiudicatario]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Il decreto di trasferimento con cui il giudice delegato ordina la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie si deve ritenere che non faccia venir meno gli effetti protettivi ex art. 45 L.F. della dichiarazione di fallimento, effetti protettivi che consistono nella inefficacia/inopponibilità degli atti di disposizione trascritti o iscritti dopo la dichiarazione medesima, in quanto i creditori privilegiati non perdono per ciò solo gli effetti della garanzia dal momento che mantengono il diritto ad essere preferiti ai creditori non muniti di una analoga causa di prelazione nella successiva distribuzione della somma ricavata dalla vendita e che gli stessi mantengono inalterati i loro diritti anche nel caso di caducazione del decreto di trasferimento a seguito dell'accoglimento di un reclamo. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/21094.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: