Tribunale di Treviso – Presupposto di ammissibilità della proposizione di un'istanza di fallimento pur in presenza di altre iniziative esecutive nei confronti del debitore. Verifica dello stato di insolvenza: fondamento e limiti.

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Data di riferimento: 
15/11/2018

Tribunale di Treviso, Sez. II, 15 novembre 2018 – Pres. Antonello Fabbro, Rel. Petra Uliana, Giud. Alessandro Girardi.

Debitori solidali – Creditore – Promozione di plurime iniziative esecutive – Istanza di fallimento nei confronti di uno dei debitori – Ammissibilità -  Limite -  Divieto di abuso degli strumenti processuali.

Istanza di fallimento – Debitore -  Stato di insolvenza – Presupposto da cui poterla dedurre – Obbligazioni – Incapacità di ottemperarvi regolarmente – Ipotesi particolare – Creditore ricorrente - Precedente pignoramento – Debitore - Istanza di conversione e domanda di rateizzazione – Iniziativa significativa - Accoglimento - Effetti meramente endoprocedimentali – Novazione dell'obbligazione di pagamento – Esclusione.

Impresa in liquidazione - Istanza di fallimento –  Capacità di soddisfare i creditori – Tribunale -  Verifica in termini di probabilità – Accertamento possibile.

In presenza di plurime iniziative esecutive, in particolare nella forma dell'espropriazione presso terzi, promosse  dal creditore relativamente allo stesso credito nei confronti di più debitori solidali, l'unico limite al diritto dello stesso ad ottenere coattivamente la soddisfazione del proprio credito, se del caso presentando anche istanza di fallimento nei confronti di uno dei debitori, è dato dal divieto di abuso degli strumenti processuali, configurabile esclusivamente quando il creditore abbia già ottenuto un'ordinanza di assegnazione di somme che risulti immediatamente e pienamente satisfattiva del suo credito. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione solidale)

L'incapacità del debitore di ottemperare regolarmente alle obbligazioni assunte, che risulta costituire il fondamento dell'accertamento del suo stato di insolvenza, può desumersi anche dalla circostanza che lo stesso, essendo stato eseguito da un creditore  un pignoramento a suo danno, non abbia adempiuto spontaneamente con mezzi ordinaria alla sua obbligazione, ma abbia richiesto la conversione del pignoramento in una somma di denaro ex art. 495 c.p.c. e la ratiezzazione in rate [nel caso specifico in numero di trentasei rate] del pagamento cui era conseguentemente tenuto, avendo l'ordinanza del G.E. che ne è seguita e che ha accolto quelle istanze effetti  meramente endoprocedimentali e non potendosi attribuire a quel provvedimento giurisdizionale  valenza modificativa dell'obbligazione orìginaria, per difetto dell'animus novandi da parte del creditore. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza, solo allorchè la società nei confronti della quale è stata proposta istanza di fallimento, risulta in liquidazione, il Tribunale è chiamato a verificare in termini di probabilità, secondo il metodo della prognasi postuma, se la liquidazione del patrimonio consente di soddisfare regolarmente tutti i creditori. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/20880.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: