Tribunale di Massa – Concordato preventivo con continuità: equiparazione tra le risorse esterne e quelle prodotte dalla prosecuzione dell'attività ad omologazione avvenuta. Possibile soddisfazione dei creditori incapienti.

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Data di riferimento: 
27/11/2018

Tribunale Ordinario di Massa, Ufficio Procedure Concorsuali, 27 novembre 2018 – Pres. Paolo Puzone, Rel. Alessandro Pellegri, Giud. Domenico Provenzano.

Concordato con continuità - Attestazione del professionista – Prosecuzione dell'attività – Miglior soddisfacimento dei creditori – Conseguimento – Omologazione  - Plus successivamente generato – Destinazione a favore degli incapienti – Ammissibilità - Cause legittime di prelazione – Ipotesi di non violazione.  

Laddove un piano di concordato con continuità sia accompagnato dalla relazione ex art. 161,  terzo comma, L.F. di un professionista designato dal debitore che attesti che la prosecuzione dell'attività risulta ai sensi dell'art. 186 bis, secondo comma, L.F. effettivamente funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori, si deve ritenere consentito che, ad omologazione avvenuta, il  plus successivamente generato possa essere destinato alla soddisfazione dei creditori incapienti,  falcidiati ex art. 160, secondo comma, L.F., senza incorrere in alcuna ipotesi di violazione delle cause legittime di prelazione di cui all'art. 2741 c.c., attesa la sostanziale equiparazione normativa tra le risorse esterne e quelle prodotte dalla continuità.  (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/20918.pdf 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: